la normativa che regola la Gestione Separata Inps




 

 

GESTIONE SEPARATA E PROFESSIONISTI

 

 

 

Sommario della normativa presente nell'articolo

art 2 commi 26 e ss della L. n335 del 1995

art. 49 testo storico del TUIR

art. 1 comma 79 della L. n 247 del 2007

DM 282 del 1996

DM 24 novembre 1995

DM 281 del 2 maggio 1996

 

art. 2 commi 26 e ss della l n 335 del 1995

26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a) , dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività (8) (9) (10) (11) .

Redditi di lavoro autonomo.
Art. 49 TUIR (testo storico)

1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c ) del comma 3 dell'art. 5.
2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:
a ) i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla partecipazione a collegi e commissioni e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Si considerano tali i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività, non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione esercitata da contribuente ai sensi del comma 1, che pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita;
b ) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali;
c ) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f ) del comma 1 dell'art. 41 quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
d ) le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
e ) le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia.
3. Per i redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo, di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, si applicano le disposizioni relative ai redditi indicati alla lettera a ) del comma 2.



27. I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal comma 26 comunicano all'INPS, entro il 31 gennaio 1996, ovvero dalla data di inizio dell'attività lavorativa, se posteriore, la tipologia dell'attività medesima, i propri dati anagrafici, il numero di codice fiscale e il proprio domicilio.
28. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi comunque denominati anche sotto forma di partecipazione agli utili per prestazioni di lavoro autonomo di cui al comma 26 sono tenuti ad inoltrare all'INPS, nei termini stabiliti nel quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, una copia del modello 770-D, con esclusione dei dati relativi ai percettori dei redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2, lettere da b) a f) , e nel comma 3 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni (8).

29. Il contributo alla Gestione separata di cui al comma 26 è dovuto nella misura percentuale del 10 per cento ed è applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi. Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente dall'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno. Il contributo è adeguato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentito l'organo di gestione come definito ai sensi del comma 32 (8).

art. 1 comma 79 della L. n. 247/2007

79. Con riferimento agli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 24 per cento per l'anno 2008, in misura pari al 25 per cento per l'anno 2009 e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010. Con effetto dal 1° gennaio 2008 per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 17 per cento.


30. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, da emanare entro il 31 ottobre 1995, sono definiti le modalità ed i termini per il versamento del contributo stesso, prevedendo, ove coerente con la natura dell'attività soggetta al contributo, il riparto del medesimo nella misura di un terzo a carico dell'iscritto e di due terzi a carico del committente dell'attività espletata ai sensi del comma 26. Se l'ammontare dell'acconto versato risulta superiore a quello del contributo dovuto per l'anno di riferimento, l'eccedenza è computata in diminuzione dei versamenti, anche di acconto, dovuti per il contributo relativo all'anno successivo, ferma restando la facoltà dell'interessato di chiederne il rimborso entro il medesimo termine previsto per il pagamento del saldo relativo all'anno cui il credito si riferisce. Per i soggetti che non provvedono entro i termini stabiliti al pagamento dei contributi ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, si applicano, a titolo di sanzione, le somme aggiuntive previste per la gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali (8).
31. Ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo di cui ai commi 26 e seguenti si applicano esclusivamente le disposizioni in materia di requisiti di accesso e calcolo del trattamento pensionistico previsti dalla presente legge per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995 (8).
32. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, l'assetto organizzativo e funzionale della Gestione e del rapporto assicurativo di cui ai commi 26 e seguenti è definito, per quanto non diversamente disposto dai medesimi commi, in base alla legge 9 marzo 1989, n. 88, al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo criteri di adeguamento alla specifica disciplina, anche in riferimento alla fase di prima applicazione. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 1994, le disposizioni di cui ai commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (8).


 (8) Per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme obbligatorie, con effetto dall'1 gennaio 1998 il contributo alla gestione separata di cui al presente comma, è elevato di 1,5 punti percentuali. Lo stesso è ulteriormente elevato con effetto dalla stessa data in ragione di 0,5 punti percentuali ogni biennio fino al raggiungimento dell'aliquota di 19 punti percentuali (articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449). Con effetto dal 1° gennaio 2004 l'aliquota contributiva pensionistica del presente comma è stabilita in misura identica a quella prevista per la gestione pensionistica dei commercianti, a norma dell'articolo 45 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326.
Vedi anche l' articolo 44 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 , l'articolo 1 della legge 243 del 23 agosto 2004 e l' articolo 1, commi 770 e 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
(9) Vedi, anche, l' articolo 1, commi 1205 e 1206, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l' articolo 1, comma 75, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
(10) Vedi, anche, il D.M. 12 luglio 2007.
(11) In riferimento al presente comma vedi: Circolare INPS 11 gennaio 2007, n. 7, Messaggio INPS 31 gennaio 2007, n. 2647, Circolare INPS 8 febbraio 2007, n. 37, e Messaggio INPS 21 febbraio 2007, n. 4726;Messaggio INPS 16 luglio 2007, n. 18550;Messaggio INPS 9 novembre 2007, n. 27090; Circolare INPS 30 aprile 2008, n. 55Circolare INPS 5 giugno 2008, n. 64;Circolare INAIL 11 maggio 2010, n. 3839.

 

 

Decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 282 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 23 maggio, n. 119). - Regolamento recante la disciplina dell'assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo di cui all'art. 2, comma 32, della l. 8 agosto 1995, n. 335.


Art. 1.
1. Ai sensi della legge 8 agosto 1995, n. 335, gli iscritti alla gestione pensionistica dei lavoratori autonomi di cui all'art. 2, comma 26, della predetta legge hanno diritto alla pensione di vecchiaia, alla pensione di inabilità, all'assegno di invalidità e alla pensione ai superstiti, secondo le disposizioni previste per la gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 2 agosto 1990, n. 233. I trattamenti sono liquidati con il sistema contributivo e l'aliquota di computo, di cui all'art. 1, comma 8, della predetta legge n. 335 del 1995, è stabilita nella misura del 10 per cento.
2. Qualora gli iscritti alla gestione non raggiungono i requisiti per il diritto ad una pensione autonoma, ma conseguono la titolarità di un trattamento pensionistico a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, di cui alla legge n. 233 del 1990, nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti hanno diritto alla liquidazione della pensione supplementare ai sensi dell'art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni, sempreché in possesso del requisito di età di cui all'art. 1, comma 20, della legge n. 335 del 1995.
3. I contributi versati nella gestione separata per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione a carico della gestione stessa danno titolo a un supplemento di pensione. La liquidazione del supplemento può essere richiesta per la prima volta quando sono decorsi due anni dalla data di decorrenza della pensione e, successivamente, dopo cinque anni dalla data di decorrenza del precedente supplemento.

Art. 2.
1. L'iscritto alla gestione separata di cui all'art. 1, qualora cessa l'attività lavorativa autonoma che ha dato luogo all'obbligo dell'iscrizione alla predetta gestione, può conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione mediante il versamento di contributi volontari alla gestione medesima. A tal fine l'iscritto presenta domanda di autorizzazione all'INPS, il cui accoglimento è subordinato al possesso del requisito contributivo previsto dalle disposizioni vigenti in materia nella gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali, di cui alla legge n. 233 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni. Per coloro che esercitano il diritto alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro la data del 31 dicembre 2000, tale requisito è ridotto ad un anno.
2. La contribuzione volontaria di cui al comma 1 è effettuata, nei termini e secondo le modalità stabilite dall'INPS, nella misura dovuta per l'anno precedente a quello della cessazione dell'attività lavorativa.

Art. 3.
1. Gli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 233 del 1990 hanno facoltà di chiedere nell'ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all'art. 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995.

Art. 4.
1. Per la durata di un quinquennio a decorrere, rispettivamente, dal 30 giugno 1996 per coloro che risultano già pensionati o iscritti a forme pensionistiche obbligatorie e dal 1° aprile 1996 per coloro che non risultano iscritti alle predette forme, i soggetti che svolgono le attività lavorative di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995:
a) in possesso alla medesima data del requisito del sessantacinquesimo anno di età, hanno facoltà di iscriversi alla gestione di cui al presente decreto;
b) al conseguimento, nel corso del predetto quinquennio, del sessantacinquesimo anno di età, possono richiedere la cancellazione dalla gestione.
2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, i soggetti in possesso del requisito di sessanta anni di età alla medesima data di cui al comma 1 e che alla cessazione dell'attività lavorativa non conseguono il diritto alla pensione autonoma o ai trattamenti di cui all'art. 3, possono richiedere la restituzione dei contributi versati alla gestione, maggiorati dell'interesse di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 45.

Art. 5.
1. Fermo restando l'obbligo contributivo alla gestione di cui all'art. 1, i soggetti già autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione presso altre forme di previdenza obbligatorie possono proseguire tale contribuzione volontaria al fine di conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione a carico delle predette forme.

 

DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 24 novembre 1995 (in Gazz. Uff., 2 dicembre, n. 282).

-- Modalità di versamento all'INPS del contributo previdenziale dovuto per i rapporti di collaborazione in via coordinata e continuativa, per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio, e dai titolari di redditi di lavoro autonomo.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
di concerto con
IL MINISTRO DELLE FINANZE
e con
IL MINISTRO DEL TESORO:
Visto il comma 26 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che prevede, con effetto dal 1° gennaio 1996, l'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, attraverso l'iscrizione in apposita gestione separata presso l'INPS, in favore dei soggetti che svolgono abitualmente, ancorchè non in via esclusiva, le attività di cui all'art. 49, comma 1 e comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè dei soggetti che svolgono l'attività di incaricato alla vendita a domicilio, di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426;
Visti i commi 27, 28 e 29 del predetto art. 2, che disciplinano i contenuti del connesso obbligo contributivo, con riferimento alla qualificazione del reddito, alla misura percentuale della relativa contribuzione, nonchè agli adempimenti che ai fini della predetta iscrizione fanno carico ai lavoratori ed ai committenti dell'attività espletata;
Visto il comma 30 del più volte richiamato art. 2, che deferisce al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, il compito di definire modalità e termini per il versamento del contributo stesso, prevedendo, ove coerente con la natura dell'attività espletata, il riparto del medesimo tra lavoratore e committente, e che stabilisce le sanzioni applicabili in caso di insufficiente, omesso o tardivo versamento del contributo alla gestione di pertinenza;
Ritenuto di individuare nelle attività di cui al comma 2, lettera a), del citato art. 49 ed in quella prevista dall'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426, gli elementi oggettivi di caratterizzazione idonei a configurarne la coerenza con il criterio di ripartizione del contributo, previsto dal suddetto comma 30;
Decreta:

Art. 1.
1. I soggetti indicati nelprimo comma dell' art. 23 e nell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi comunque denominati per le prestazioni inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 49, comma 2, lettera a ), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni, ivi compresi i rapporti dei lavoratori contemplati all'art. 5 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, devono versare alla gestione separata di cui al comma 26 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, un importo pari al 10 per cento dell'ammontare netto del compenso determinato ai sensi dell'art. 50, comma 8, del predetto testo unico. Tale versamento deve essere effettuato entro il 20 del mese successivo a quello della corresponsione del compenso medesimo (1).
2. Il contributo di cui al comma 1 è posto per un terzo a carico dell'iscritto alla gestione previdenziale e per due terzi a carico del soggetto che eroga il compenso.
(1) A norma dell'articolo 34, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, a decorrere dal 1° gennaio 2001 tutti i riferimenti all'articolo 49, comma 2, lettera a), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, concernente redditi di lavoro autonomo, contenuti in disposizioni legislative emanate anteriormente al 15 dicembre 2000 data di entrata in vigore della medesima legge n. 342/2000 devono intendersi come effettuati all'articolo 47, comma 1, lettera c-bis), del D.P.R. n. 917/1986.

Art. 2.
1. I soggetti indicati nel rimo comma dell'art. 23 e nell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi comunque denominati per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426, devono versare alla gestione separata di cui al comma 26 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, entro il termine stabilito al comma 1 dell'art. 1, un importo pari al 10 per cento delle provvigioni determinate ai sensi del sesto comma dell'art. 25- bis del predetto decreto presidenziale. Si applica la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 1.

Art. 3.
1. I titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni, sono tenuti a versare alla gestione separata di cui al comma 26 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, un contributo del 10 per cento dei redditi stessi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con esclusione di quelli assoggettati a contribuzione obbligatoria previdenziale. Tale versamento è effettuato, con le modalità indicate dall'INPS, nei termini previsti, per il pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'art. 8, primo comma, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dagli articoli 1 e 2 della legge 23 marzo 1977, n. 97 e successive modificazioni e dall'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito nella legge 27 maggio 1989, n. 154.

Art. 4.
1. I termini di pagamento di cui al presente decreto possono essere modificati dall'INPS, in relazione ad esigenze di carattere organizzativo-funzionale, a norma dell'art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48.

Art. 5.
1. I soggetti che non provvedono entro i termini stabiliti dal presente decreto al versamento del contributo o lo effettuano in misura inferiore a quella dovuta sono tenuti al pagamento delle somme aggiuntive, previste per la gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali. Per i soggetti di cui all'art. 3, se il versamento relativo al termine del 31 maggio è eseguito oltre tale data ed entro il 20 giugno successivo, non si applicano le predette somme aggiuntive, a condizione che unitamente al pagamento del contributo dovuto sia versata una maggiorazione pari allo 0,50 per cento del contributo stesso.

 

Decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 281 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 23 maggio, n. 119). - Regolamento recante modalità e termini per il versamento del contributo previsto dall'art. 2, comma 30, della l. 8 agosto 1995, n. 335.

Art. 1.
1. I soggetti indicati negli articoli 23, primo e quarto comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi comunque denominati per le prestazioni inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui [all'art. 49, comma 2, lettera a) , del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917], e successive modificazioni ed integrazioni, versano alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un importo pari al 10 per cento dell'ammontare del compenso, determinato ai sensi dell'art. 50, comma 8, del predetto testo unico (1).
2. Il contributo annuo di cui al comma 1 non può superare complessivamente il 10 per cento del massimale contributivo annuo di cui all'art. 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995 ed è posto per un terzo a carico dell'iscritto alla gestione previdenziale e per due terzi a carico del soggetto che eroga il compenso.
3. Qualora i versamenti effettuati dai soggetti indicati al comma 1 superano il limite di cui al comma 2, l'eccedenza viene contabilizzata dall'INPS come acconto degli eventuali importi dovuti nell'anno successivo. Su richiesta, l'eccedenza è restituita dall'INPS agli aventi diritto maggiorata dell'interesse di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 45, con decorrenza dal giorno della domanda. Al raggiungimento del predetto limite ciascun collaboratore comunica ai propri committenti ed all'INPS che non devono essere effettuati ulteriori versamenti.
4. Il versamento di cui al comma 1 è effettuato entro il 20 del mese successivo a quello della corresponsione del compenso medesimo.
5. Il contributo di cui al comma 1 non si applica ai compensi relativi a prestazioni effettuate entro il 29 giugno 1996 per coloro che risultano già pensionati o iscritti a forme pensionistiche obbligatorie ed entro il 31 marzo 1996 per coloro che non risultano iscritti alle predette forme, anche se tali compensi siano stati corrisposti successivamente alle predette date.
(1) Le parole in parentesi devono intendersi come riferite ad articolo 47, comma 1, lettera c-bis) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (art. 34, comma 3, l. 21 novembre 2000, n. 342).

Art. 2.
1. I soggetti indicati negli articoli 23, primo e quarto comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, che corrispondono compensi comunque denominati per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426, versano alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge n. 335 del 1995 un importo pari al 10 per cento delle provvigioni determinate ai sensi dell'art. 2- bis , comma 6, del predetto decreto presidenziale.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2, 3, 4 e 5.

Art. 3.
1. Gli enti previdenziali diversi dall'INPS i cui iscritti o pensionati sono iscritti anche alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 hanno facoltà di curare la riscossione dei contributi dovuti ai sensi del presente decreto dai soggetti iscritti all'apposita gestione istituita presso l'INPS. La riscossione è effettuata per conto della predetta gestione separata. Resta, comunque, salva la facoltà dei predetti soggetti di optare per il versamento dei contributi all'Ente previdenziale di appartenenza ovvero all'INPS; tale opzione è esercitata all'atto dell'iscrizione alla gestione ovvero entro novanta giorni dalla stipula della convenzione di cui al successivo comma 2.
2. I rapporti tra l'INPS e gli enti di cui al primo comma sono regolamentati da convenzioni soggette all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.

Art. 4.
1. I soggetti indicati nell'art. 23, primo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, che corrispondono compensi per le prestazioni di cui agli articoli 1 e 2 inoltrano all'INPS, nei termini stabiliti per la presentazione della dichiarazione di sostituto d'imposta, una copia del modello 770/D e del modello 770/D1, ovvero dei relativi supporti magnetici, con esclusione dei dati relativi ai percettori di redditi di lavoro indicati nell'art. 49, commi 2, lettere da b) a f) , e 3 nonché nell'art. 81, comma 1, lettera l) , del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

Art. 5.
1. I soggetti che corrispondono i compensi di cui all'art. 1 e che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta ai fini delle imposte sui redditi applicano le disposizioni del medesimo art. 1 e comunicano all'INPS, entro il 31 ottobre di ciascun anno, per ciascun percipiente, le generalità, il comune di iscrizione anagrafica, l'indirizzo e l'ammontare dei compensi corrisposti nell'anno precedente.

Art. 6.
1. Non sono soggetti alla contribuzione di cui al presente decreto i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria.
 
 
Art. 18 commi 11 e 12 DL n 98 del 2011

11. Per i soggetti gia' pensionati, gli enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti e regolamenti, prevedendo l'obbligatorieta' dell'iscrizione e della contribuzione a carico di tutti coloro che risultino aver percepito un reddito, derivante dallo svolgimento della relativa attivita' professionale. Per tali soggetti e' previsto un contributo soggettivo minimo con aliquota non inferiore al cinquanta per cento di quella prevista in via ordinaria per gli iscritti a ciascun ente. Qualora entro il predetto termine gli enti non abbiano provveduto ad adeguare i propri statuti e regolamenti, si applica in ogni caso quanto previsto al secondo periodo.

12. L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attivita' il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attivita' non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti gia' effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.



 

 

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