Dies a quo della prescrizione Nota a Cass 7000/08 e 18698/07

Con le sentenze n. 7000 del 2008 e n. 18697 del 2007, la Suprema Corte di Cassazione interviene nuovamente sul tema della prescrizione dei contributi, degli accessori e delle sanzioni dovute agli enti previdenziali dei liberi professionisti, con importanti puntualizzazioni sul tema del dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale.

E' da premettere un breve quadro di ricostruzione della disciplina giuridica della prescrizione dei contributi previdenziali nell'ambito degli ordinamenti previdenziali dei liberi professionisti.

Tali enti prevedevano, con discipline spesso anche testualmente coincidenti, che la prescrizione dei contributi e di ogni relativo accessorio e sanzione si maturasse con il decorso del termine di dieci anni decorrente dalla data di invio della comunicazione obbligatoria, all'ente di previdenza, dei redditi e dei volumi d'affari prodotti nell'anno precedente.

Le discipline speciali dei singoli ordinamenti sono state, in via generale, sostituite dai commi 9 e 10 dell'art. 3 della L. n. 335/95 che ha regolato l'intera materia abrogando le discipline speciali incompatibili e prevedendo, in via generalizzata, che, salvo il mantenimento del termine decennale in caso di atti interrottivi della prescrizione o di procedure iniziate ai sensi della previgente normativa, che il termine prescrizionale si riducesse a cinque anni (in tal senso, per tutte, si veda Cass. Civ. Sez. Lav. n. 5522/2003).

Tuttavia, i commi 9 e 10 dell'art. 3 della L. n. 335/95 non si sono occupati della decorrenza del termine prescrizionale ridotto e, in tale prospettiva, si è posto il problema della determinazione del dies a quo con riferimento ai diversi crediti vantati dagli enti previdenziali libero professionali.

Cass. Civ. n. 18698/2007 ha affermato, in via generale, che per i contributi dovuti alla Cassa Forense rimane efficace la previsione di cui all'art. 19 della L. n. 576/1980 secondo cui la prescrizione inizia a decorrere dalla data dell'invio della dichiarazione reddituale.

Occorre, tuttavia, seguendo quanto stabilito dal Cass. Civ. n. 20343/2006, effettuare una distinzione tra i contributi previdenziali e le sanzioni per il tardivo o omesso pagamento dei contributi e le sanzioni per la tardiva o omessa presentazione della dichiarazione reddituale in quanto, con riferimento a queste ultime, stante la loro natura di sanzione amministrativa, il termine di prescrizione è quinquennale ma decorre dalla data della commessa infrazione e, cioè, dalla data limite fissata per l'invio della comunicazione reddituale obbligatoria annuale.

Secondo Cass. n. 20343/2006, infatti, per tali sanzioni, si applica il regime prescrizionale di cui all'art. 28 della L. n. 689/1981 e non quello di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 3 della L. n. 335/95.

Cass. n. 7000/2008 si occupa, invece, di un'ulteriore sfaccettatura della disciplina della prescrizione dei contributi nell'ambito degli ordinamenti previdenziali libero professionali e, cioè, quello dell'individuazione del termine iniziale di decorrenza della prescrizione nel caso in cui l'iscritto abbia inviato una dichiarazione reddituale infedele. La Cassa Geometri, infatti, sosteneva che, nella specie, il termine di prescrizione non decorresse dalla data di invio della dichiarazione infedele ma dalla data di acquisizione dei dati dall'Amministrazione Finanziaria, considerando che, solo attraverso tali dati, si era potuta riscontrare l'infedeltà della dichiarazione. Cass. Civ. n. 7000/2008 ha, invece, ribadito che, anche in tale ipotesi, la prescrizione decorre dalla data di invio della comunicazione reddituale in quanto è a decorrere da tale invio che l'ente di previdenza è posto in condizione di effettuare le verifiche sulla "fedeltà" della dichiarazione (in senso conforme si era già espressa la Suprema Corte con la sentenza n. 9113/2007).

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