L'indennità di paternità

Con la sentenza n. 710 del 29 maggio 2008, il Tribunale del lavoro di Firenze ha accolto integralmente la domanda volta a conseguire l' "indennità di paternità" svolta da un avvocato nei confronti della Cassa Forense.

La domanda dell'indennità di paternità, in punto di diritto, era fondata sulla pronuncia della Corte Costituzionale n.  385/2005 con la quale, in tema di affidamento preadottivo, è stato riconosciuto che il diritto ad ottenere la corresponsione dell'indennità spetta, in paritaria alternativa rispetto alla madre, anche a favore dei padri liberi professionisti.

Il Tribunale adito, in ordine al diverso e più generale profilo dell'indennità di paternità in occasione e per effetto della filiazione biologica, anzichè rimettere la questione alla Corte Costituzionale, ha offerto un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'intera normativa relativa alla tutela della maternità delle libere professionsite di cui agli artt. 70 e ss. della L. n. 151/2001 che ha finito per estendrne, in via generalizzata, la portata sino a riconoscere il diritto a conseguire l'indennità anche ai padri liberi professionisti.

Il percorso che ha condotto il Giudice del lavoro di Firenze al riconoscimento generale dell'indennità di paternità, si fonda sull'"interpretazione costituzionalmente orientata della norma di cui all'art. 70, I° comma del D.Lgs. n. 151/2001".

Secondo il Giudice di prime cure, tale interpretazione costituzionalmente orientata deve essere svolta alla luce del quadro complessivo rappresentato dalla normativa comunitaria (recepita dal legislatore italiano) e dalla giurisprudenza costituzionale teso a: "porre su di una posizione paritaria il padre e la madre nella cura del nascituro, in modo che sia assicurata ad entrambi i genitori".

In tale prospettiva, secondo il Giudice di prime cure, è necessario prendere le mosse dalle affermazione della Corte Costituzionale (sentenza n. 179/1993) secondo cui, il Legislatore ha riconosciuto paritetici diritti doveri di entrambi i coniugi e la reciproca integrazione di essi alla cura dello sviluppo psico fisico del figlio.

Secondo il Tribunale di Firenze, il quadro normativo e giurisprudenziale formatosi con riferimento alal tutela della maternità e la connessa estensione dei diritti nei confronti del padre, impone una complessiva lettura costituzionalmente orientata degli artt. 70 e ss. del D.Lgs. n. 151/2001 teso a riconoscere l'indennità di paternità al padre libero professionista in alternativa all'indennità di maternità nei riguardi della madre.

Il Giudice di prime cure trae, in particolare, spunto ed argomento dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 385/2005 che, come visto, ha riconosciuto l'indennità al padre in caso di affidamento preadottivo, sostenendo la sussistenza di un'analogia di ratio tra la fattispecie specifica dell'affidamento preadottivo e quella, più generale, della filiazione biologica.

Che l'art. 70 del D.Lgs. n. 151/2001 debba essere interpretato nel senso del riconoscimento dell'indennità di paternità, in alternativa a quella di maternità, può desumersi anche dal fatto che la madre non ha l'obbligo di astenersi dal lavoro, sicchè la ratio della normativa non può essere individuata nella tutela della salute della donna ma solo la miglior cura del nascituro, con l'ulteriore conseguenza che spetta ai genitori la scelta sull'organizzazione lavorativa e familiare meglio rispondente alle esigenze di tutela della prole.

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