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Con l'art. 12 del DL n 78 del 2010, convertito in legge n 122 del 2010 la totalizzazione, per la prima volta, è stata interessata dal meccanismo delle finestre.
Per la precisione, l'art. 12 stabilisce che tutti i trattamenti derivanti da totalizzazione salvo quelli ai superstiti (che decorreranno dal momento del decesso) e quelli d'inabilità (che decorreranno dal momento della presentazione della domanda) avranno decorrenza dal 19° mese dal momento della maturazione dei relativi requisiti.
La precedente versione del terzo comma dell'art. 5 del D.Lgs. n. 42 del 2006 prevedeva, invece, come noto, che la pensione totalizzata decorresse dal 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda.
La norma, armonizzando la decorrenza delle pensioni da totalizzazione a quella delle pensioni degli altri lavoratori autonomi o dipendenti, sembrerebbe non creare particolari difficoltà operative anche se si pone la questione se la domanda debba essere considerata come uno dei requisiti ovvero se, come sembra più probabile, i requisiti debbano essere intesi solo quelli anagrafico e contributivo essendo possibile presentare la domanda a ridosso dell'apertura della finestra.
Problemi di raccordo emergono, invece, (e consistenti) in relazione ai sistemi di previdenza dei liberi professionisti che non sono stati direttamente interessati dalla norma di cui all'art. 12 del DL n 78 del 2010.
In tale caso è di tutta evidenza la sperequazione in danno dei lavoratori che abbiano a promuovere il procedimento di totalizzazione rispetto ai professionisti che, invece, possano vantare periodi contributivi unitari presso la cassa di previdenza.
Tale sperequazione che condurrà a pensioni ritardate di un anno e mezzo in danno dei professionisti che abbiano la disavventura di dover totalizzare si abbina a quella già esistente che concerne il davvero penalizzante metodo di calcolo cristallizzato nell'art. 4 del D.Lgs. n. 42 del 2006.
Resta da precisare che la nuova norma concernente la decorrenza dei trattamenti pensionistici da totalizzazione si applica solo con riferimento ai soggetti che maturino i requisiti successivamente al 2011.
La norma apparentemente chiara lascia, invece, dubbi in quanto dovrebbe ritenersi che ove i requisiti contributivo e anagrafico mediante cumulo dei contributi siano stati raggiunti prima del 2011, la nuova norma sulla decorrenza non potrà trovare applicazione neppure ove la domanda sia presentata successivamente alla data soglia.
D'altronde, ove si ritenesse che la domanda entri comunque a far parte dei prerequisiti necessari per poter accedere al pensionamento, tutte le domande presentate successivamente al 31.12.2010, rientrerebbero, ex se, nel campo applicativo della nuova norma.
Art. 12 DL n. 78/2010 estratto
...3. L'articolo 5, comma 3, del d.lgs. 3 febbraio 2006, n. 42 e' sostituito dal seguente: "Ai trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione si applicano le medesime decorrenze previste per i trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di decesso del dante causa. In caso di pensione di inabilita' la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione". Le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti di accesso al pensionamento, a seguito di totalizzazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011 (6).
Per la precisione, l'art. 12 stabilisce che tutti i trattamenti derivanti da totalizzazione salvo quelli ai superstiti (che decorreranno dal momento del decesso) e quelli d'inabilità (che decorreranno dal momento della presentazione della domanda) avranno decorrenza dal 19° mese dal momento della maturazione dei relativi requisiti.
La precedente versione del terzo comma dell'art. 5 del D.Lgs. n. 42 del 2006 prevedeva, invece, come noto, che la pensione totalizzata decorresse dal 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda.
La norma, armonizzando la decorrenza delle pensioni da totalizzazione a quella delle pensioni degli altri lavoratori autonomi o dipendenti, sembrerebbe non creare particolari difficoltà operative anche se si pone la questione se la domanda debba essere considerata come uno dei requisiti ovvero se, come sembra più probabile, i requisiti debbano essere intesi solo quelli anagrafico e contributivo essendo possibile presentare la domanda a ridosso dell'apertura della finestra.
Problemi di raccordo emergono, invece, (e consistenti) in relazione ai sistemi di previdenza dei liberi professionisti che non sono stati direttamente interessati dalla norma di cui all'art. 12 del DL n 78 del 2010.
In tale caso è di tutta evidenza la sperequazione in danno dei lavoratori che abbiano a promuovere il procedimento di totalizzazione rispetto ai professionisti che, invece, possano vantare periodi contributivi unitari presso la cassa di previdenza.
Tale sperequazione che condurrà a pensioni ritardate di un anno e mezzo in danno dei professionisti che abbiano la disavventura di dover totalizzare si abbina a quella già esistente che concerne il davvero penalizzante metodo di calcolo cristallizzato nell'art. 4 del D.Lgs. n. 42 del 2006.
Resta da precisare che la nuova norma concernente la decorrenza dei trattamenti pensionistici da totalizzazione si applica solo con riferimento ai soggetti che maturino i requisiti successivamente al 2011.
La norma apparentemente chiara lascia, invece, dubbi in quanto dovrebbe ritenersi che ove i requisiti contributivo e anagrafico mediante cumulo dei contributi siano stati raggiunti prima del 2011, la nuova norma sulla decorrenza non potrà trovare applicazione neppure ove la domanda sia presentata successivamente alla data soglia.
D'altronde, ove si ritenesse che la domanda entri comunque a far parte dei prerequisiti necessari per poter accedere al pensionamento, tutte le domande presentate successivamente al 31.12.2010, rientrerebbero, ex se, nel campo applicativo della nuova norma.
Art. 12 DL n. 78/2010 estratto
...3. L'articolo 5, comma 3, del d.lgs. 3 febbraio 2006, n. 42 e' sostituito dal seguente: "Ai trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione si applicano le medesime decorrenze previste per i trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di decesso del dante causa. In caso di pensione di inabilita' la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione". Le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti di accesso al pensionamento, a seguito di totalizzazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011 (6).