sanzioni per omissioni contributive e prescrizione decennale

Con sentenza depositata il 6 luglio 2011, la Suprema Corte afferma il principio per cui le sanzioni civili, accessorie all'obbligazione contributiva rimangono soggette al termine prescrizionale decennale di cui all'art.18 della L. n. 6 del 1981 anche se l'obbligazione contributiva risulta prescritta e non ricevibile con il decorso del solo termine di prescrizione quinquennale.

 

La sentenza si pone in netta contrapposizione con altre pronunce della Suprema Corte che hanno applicato il termine quinquennale di prescrizione anche alle sanzioni amministrative e civili accessorie all'obbligazione contributiva. In particolare, con alcune pronunce, la Suprema Corte, con riferimento specifico alle sanzioni amministrative per il tardivo invio della dichiarazione reddituale o per la tardiva iscrizione, aveva ritenuto potersi applicare il termine quinquennale di prescrizione decorrente, tuttavia, dal momento della commessa infrazione anzichè da quello dell'invio della comunicazione reddituale come previsto dall'art. 18 della L. n. 6 del 1981.

Cass. Civ. n. 20343/2006 aveva infatti ritenuto doversi distinguere tra i contributi previdenziali e le sanzioni per il tardivo o omesso pagamento dei contributi e le sanzioni per la tardiva o omessa presentazione della dichiarazione reddituale in quanto, con riferimento a queste ultime, stante la loro natura di sanzione amministrativa, il termine di prescrizione è quinquennale ma decorre dalla data della commessa infrazione e, cioè, dalla data limite fissata per l'invio della comunicazione reddituale obbligatoria annuale.

Con tale pronuncia, poi, era stato espressamente chiarito che il regime della prescrizione relativa all'obbligazione contributiva si estendeva anche alle sanzioni ed agli accessori dovuti in relazione all'inadempimento della relativa obbligazione (termine di prescrizione quinquennale con decorrenza dall'invio della comunicazione reddituale obbligatoria).

Così come Cass Civ n 20343 del 2006, la Suprema Corte con successiva sentenza n 14479 del 2008 aveva concluso nel senso dell'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale di cui al comma 9 dell'art. 3 della L. n. 335 del 1995 alle sanzioni accessorie all'obbligazione contributiva e di quello quinquennale di cui all'art. 28 della L. n. 689 del 1981 alle sanzioni amministrative (per il tardivo invio della dichiarazione reddituale obbligatoria), con decorrenza, in quest'ultimo caso, dalla data della commessa infrazione anzichè da quella dell'invio della comunicazione reddituale obbligatoria.

Insomma, nessun dubbio si era sino ad ora mai affacciato nella giurisprudenza di legittimità in ordine all'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale anche alle sanzioni ed agli accessori dell'obbligazione contributiva.

Si pone, dunque, in netta discontinuità con la giurisprudenza di legittimità consolidata in tema di prescrizione nell'ambito dei regimi previdenziali dei liberi professionisti la nuova pronuncia della Suprema Corte che ha invece dissociato il termine di prescrizione relativo all'obbligazione contributiva principale da quello relativo alle relative sanzioni accessorie per omesso versamento.

La dissociazione dei due termini prescrizionali riposa sostanzialmente sull'argomento secondo cui: "le somme aggiuntive irrogate al contribuente per l'omesso o ritardato pagamento dei contributi sono quindi sanzioni civili pecuniarie costituenti obbligazioni di natura diversa da quella dell'obbligazione contributiva, pur dovendosene riconoscere la funzione accessoria".

 

Tale argomento poi trae linfa da una consolidata giurisprudenza formatasi con riferimento alle cc.dd sanzioni civili accessorie all'omesso adempimento dell'obbligazione contributiva gravante sui datori di lavoro (ex multis, si veda Cass Civ Sez Lav. n 18148 del 2006.

L'automatica trasposizione di tali principi all'interno dei regimi di previdenza dei liberi professionisti non appare, tuttavia, scevra di conseguenze sostanzialmente inique considerando che, mentre l'imposizione di un obbligo di pagamento a titolo sostanzialmente di penale a carico del datore di lavoro inadempiente non altera alcun rapporto previdenziale non essendo il datore il soggetto della tutela previdenziale, nell'ambito dei regimi previdenziali dei liberi professionisti comporta il rischio che il professionista si trovi assoggettato a un obbligo di pagamento di somme anche superiori all'ammontare del credito contributivo con riferimento ad annualità non valorizzabili ai fini previdenziali (per il principio secondo cui il contributo prescritto non può essere versato dal professionista).

La dissociazione del termine prescrizionale relativo all'obbligazione contributiva rispetto a quello relativo alle sanzioni accessorie appare, in definitiva, iniqua in quanto consente all'ente di esigere somme accessorie ad un credito inesigibile ed inservibile a fini previdenziali per decorrenza del termine prescrizionale.

 
"Le sanzioni civili da omesso o ritardato pagamento di obbligazione contributiva, pur se accessorie, hanno funzione di rafforzamento dell'obbligazione principale e natura giuridica diversa da quest'ultima, cosicchè, in difetto di diversa specifica disposizione, non sono assoggettate al medesimo regime prescrizionale dell'obbligazione contributiva cui si riferiscono;
conseguentemente le sanzioni civili da omesso o ritardato pagamento dei contributi dovuti all'Inarcassa - Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti restano assoggettate al termine di prescrizione decennale di cui alla L. n. 6 del 1981, art. 18 ancorchè tale disposizione debba ritenersi abrogata, a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 335 del 1995, per ciò che riguarda il termine di prescrizione applicabile all'obbligazione contributiva".                


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 9.6.2005 - 6.3.2008 la Corte d'Appello di Roma, accogliendo parzialmente l'impugnazione avverso la pronuncia di prime cure proposta da C.F. nei confronti della Inarcassa - Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti, dichiarò non dovute, per intervenuta prescrizione, le somme pretese dall'Inarcassa quali sanzioni, con interessi, riferite "solo agli anni indicati nella misura antecedente al 1993 e 1994".
A sostegno del decisum, per ciò che qui specificamente ancora rileva, la Corte territoriale ritenne che il credito per sanzioni civili fosse assoggettato allo stesso regime prescrizionale dei contributi in riferimento ai quali era sorto e che, nella specie, il termine di prescrizione applicabile fosse quello di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, lett. a), ridotto a quinquennale a decorrere dal 1 gennaio 1996.
Avverso tale sentenza della Corte territoriale l'Inarcassa ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo e illustrato con memoria.
L'intimato C.F. ha resistito con controricorso, eccependo altresì l'inammissibilità del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo la ricorrente denuncia violazione di norme di legge (L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10; L. n. 6 del 1981, art. 16, art. 17, comma 4, e art. 18), nonchè vizio di motivazione, assumendo che il regime prescrizionale di cui alla L. n. 335 del 1995 riguarda solo i contributi previdenziali e non trova applicazione per le somme dovute a titolo di sanzioni civili; per queste ultime deve trovare quindi applicazione il termine di prescrizione decennale di cui alla L. n. 6 del 1981, art. 18 coincidente del resto con quello generale di cui all'art. 2946 c.c..
2. Il controricorrente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso assumendo la novità del motivo, non avendo l'Inarcassa dedotto nei precedenti gradi di giudizio che le sanzioni civili non possono essere assoggettate allo stesso regime prescrizionale previsto per le contribuzioni.
L'eccezione è infondata, perchè la natura giuridica delle sanzioni de quibus e il relativo regime prescrizionale involge questioni di diritto, peraltro già diffusamente esaminate nella sentenza impugnata, appartenenti al thema decidendi - l'intervenuta prescrizione delle sanzioni - introdotto dal contribuente.
3. La Corte territoriale ha ritenuto l'applicabilità del regime prescrizionale dettato per le obbigazioni contributive previdenziali dalla L. n. 335 del 1995, art. 3 sul rilievo, che ha trovato riscontro anche in alcune pronunce di legittimità (cfr, Cass., nn. 194/1986; 9054/2004; 8814/2008), secondo cui, pur nella sua accessorietà, il credito per sanzioni civili ha la stessa natura giuridica della obbligazione principale, di cui segue pertanto il regime prescrizionale.
Ritiene il Collegio di non poter seguire tale orientamento, dovendo rilevarsi, in linea con altra giurisprudenza di questa Corte (cfr, Cass., nn. 411/1999; 14152/2004; 18148/2006), che:
- l'obbligazione contributiva è finalizzata alla costituzione presso l'ente gestore della provvista necessaria all'erogazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali, mentre la sanzione civile ha lo scopo di rafforzare l'obbligazione contributiva mediante l'irrogazione di una pena pecuniaria al trasgressore;
- le somme aggiuntive irrogate al contribuente per l'omesso o ritardato pagamento dei contributi sono quindi sanzioni civili pecuniarie costituenti obbligazioni di natura diversa da quella dell'obbligazione contributiva, pur dovendosene riconoscere la funzione accessoria;
- conseguentemente, alle sanzioni civili non è direttamente applicabile il regime prescrizionale previsto per le obbligazioni contributive in relazione alle quali sono state contemplate.
In particolare non può dunque trovare applicazione quanto disposto dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, che si riferisce espressamente soltanto alle contribuzioni di previdenza e di assistenza e non alle sanzioni pecuniarie (cfr, Cass. n. 18148/2006, cit.).
4. Secondo il condiviso orientamento di questa Corte, la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con conseguente abrogazione, ai sensi dell'art. 15 preleggi per assorbimento, delle previgenti discipline differenziate (cfr, ex plurimis, Cass,, nn. 5522/2003; 5622/2006).
La L. n. 6 del 1981, art. 18 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti) prevede quanto segue:
"La prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni.
Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell'obbligato, della comunicazione di cui all'art. 16".
Il riferimento contenuto nel comma 1 ad "ogni relativo accessorio" e l'esplicita contemplazione, nel comma successivo, degli accessori e delle sanzioni conduce a ritenere che il termine di prescrizione decennale sia riferibile anche alle sanzioni civili.
Pertanto la norma suddetta, a seguito dell'emanazione della L. n. 335 del 1995, deve ritenersi essere stata tacitamente abrogata soltanto per ciò che riguarda l'indicazione del termine di prescrizione decennale riferito ai contributi, mantenendo invece vigore per quanto riguarda le obbligazioni accessorie, fra cui le sanzioni civili contemplate dalla stessa L. n. 6 del 1981, art. 17.
5. Il ricorso deve dunque ritenersi fondato, con affermazione del seguente principio di diritto: "Le sanzioni civili da omesso o ritardato pagamento di obbligazione contributiva, pur se accessorie, hanno funzione di rafforzamento dell'obbligazione principale e natura giuridica diversa da quest'ultima, cosicchè, in difetto di diversa specifica disposizione, non sono assoggettate al medesimo regime prescrizionale dell'obbligazione contributiva cui si riferiscono;
conseguentemente le sanzioni civili da omesso o ritardato pagamento dei contributi dovuti all'Inarcassa - Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti restano assoggettate al termine di prescrizione decennale di cui alla L. n. 6 del 1981, art. 18 ancorchè tale disposizione debba ritenersi abrogata, a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 335 del 1995, per ciò che riguarda il termine di prescrizione applicabile all'obbligazione contributiva".
La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio al Giudice indicato in dispositivo, che pronuncerà conformandosi al suddetto principio di diritto e provvedere altresì sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2011

 

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