Quadro normativo sulla totalizzazione

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Gli istituti della ricongiunzione e della totalizzazione sono logicamente e giuridicamente connessi, in quanto diretti a consentire la considerazione unitaria a fini pensionistici delle posizioni previdenziali aperte presso l’AGO presso le gestioni speciali esclusive o esonerative della stessa o presso le gestioni previdenziali dei liberi professionisti.
La totalizzazione, in particolare, è istituto che trae la propria origine giuridica da una pronuncia d’incostituzionalità degli artt. 1 e 2 della L. n. 45/90 (legge sulla ricongiunzione) nella parte in cui non prevedono, in alternativa alla ricongiunzione onerosa, un meccanismo di cumulo gratuito delle posizioni contributive aperte presso diversi enti previdenziali ed insufficienti, isolatamente considerate, alla maturazione di una pensione autonoma (sentenza n. 61 del 5 marzo 1999).
La totalizzazione, come prefigurata dal Giudice delle Leggi, è stata attuata dal Legislatore con l’art. 71 della L. n. 388/2000 e dal D.M. n. 57/2003.
Con la L. n. 243/2004 (legge delega in materia previdenziale) il Legislatore ha delegato il Governo ad estendere il diritto alla totalizzazione anche in favore di coloro che abbiano già maturato il diritto a pensione presso una o più delle gestioni presso le quali siano stati iscritti.
In ogni caso totalizzazione e ricongiunzione si pongono su un piano di alternatività, nel senso che, pur essendo istituti analogamente diretti a favorire l’unificazione a fini pensionistici di periodi contributivi esistenti presso diverse gestioni, la scelta dell'uno implica necessariamente la rinuncia all'altro (in tal senso si veda l’art. 3 del D.M. n. 57/2003).
La ricongiunzione, inoltre, conduce all’accentramento presso un’unica gestione della posizione assicurativa e, pertanto, all’erogazione di un trattamento calcolato esclusivamente secondo le regole di questa, laddove la totalizzazione, pur prevedendo l’erogazione della pensione da parte di una sola gestione (quella su cui grava la quota di maggiore importo cfr. l’art. 8 del D.M. n. 57/2003), prevede, altresì, che ciascuna gestione sia onerata di una quota del complessivo trattamento in proporzione alle rispettive anzianità contributive di competenza e secondo le rispettive regole di calcolo (cfr. l’art. 6 del D.M. n. 57/2003).
A quanto consta, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di occuparsi della nuova normativa relativa alla totalizzazione in un’unica occasione ed ha confermato che la totalizzazione è accessibile solo in favore di coloro che non possano altrimenti godere di un trattamento pensionistico autonomo e, in ogni caso, non per il conseguimento della pensione d’anzianità (in tal senso Cass. Civ. Sez. Lav. n. 16645/2003).
Per quanto attiene alla ricongiunzione la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di occuparsi della problematica concernente le modalità di liquidazione del trattamento successivamente all’avvenuta ricongiunzione in tutti quei casi in cui il pagamento rateale dell’onere non si sia concluso alla data di decorrenza della pensione.
In tali casi si era prospettata l’eventualità che il trattamento fosse adeguato di anno in anno in relazione all’ammontare dell’onere concretamente versato.
La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 13987/1999 della Sezione Lavoro ha, invece, chiarito che, per effetto dell’accoglimento della domanda di ricongiunzione si realizza immediatamente l’effetto d’incremento dell’anzianità assicurativa, talchè la pensione deve essere immediatamente corrisposta nella conseguente misura e per intero dalla data di decorrenza.
Con la sentenza n. 3324/1999 la Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro ha precisato che la ricongiunzione non può essere richiesta per conseguire la pensione indiretta, laddove il de cuius non abbia maturato i requisiti di cui all’art. 5 della L. n. 45/90 (compimento dell’età pensionabile o maturazione di complessivi 35 anni di contribuzione).
Cass. Civ. Sez. Lav. n. 13382/2001 ha, invece, enucleato il principio secondo cui non sussiste un diritto dell’istante alla restituzione ex art. 2033 c.c. dell’eventuale contribuzione trasferita agli effetti della ricongiunzione eccedente la riserva matematica necessaria per la copertura dell’incremento dell’anzianità assicurativa (tale principio è stato ribadito con la recente sentenza n. 439 della Corte Costituzionale che ha confermato come la restituzione dei contributi previdenziali versati ma inutili a fini previdenziali rappresenta un istituto di carattere eccezionale).
La citata sentenza n. 439/2005 della Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la questione di costituzionalità dell’art. 8 della L. n. 45/90 nella parte in cui ha previsto l’inapplicabilità dell’art. 21 della L. n. 21/86 (che prevede la facoltà di richiedere il rimborso della contribuzione soggettiva versata in favore di coloro che cessino dall’iscrizione alla Cassa di Previdenza senza aver maturato il diritto a pensione) per coloro che siano avvalsi della facoltà di ricongiunzione disciplinata dalla legge.
La questione era stata sollevata con riferimento alla presunta violazione dell’art. 3 della Costituzione argomentando che vi sarebbe stata una lesione del principio di uguaglianza tra i soggetti che si fossero avvalsi della facoltà di ricongiungere periodi assicurativi che, per l’effetto, avrebbero visto preclusa la possibilità di richiedere il rimborso dei contributi (sia di quelli versati direttamente sia di quelli ricongiunti) e gli altri iscritti alla Cassa di Previdenza.
La Corte Costituzionale ha dichiarato la questione d’illegittimità posta infondata soprattutto argomentando dalla diversa natura della contribuzione direttamente versata all’ente di previdenza e quella trasferita per effetto della ricongiunzione e dalla natura eccezionale delle norme che dispongono la possibilità di ottenere il rimborso della contribuzione previdenziale risultata inutile agli effetti pensionistici.
La pronuncia, pur avendo dichiarato integralmente infondata la questione, non sembra aver focalizzato la propria attenzione sul diverso trattamento riservato non già alla contribuzione trasferita per effetto della domanda di ricongiunzione (e/o all’integrazione eventualmente pagata dall’istante), ma alla contribuzione soggettiva direttamente versata all’ente di previdenza da parte dei soggetti esercenti la facoltà di ricongiunzione e da parte degli altri iscritti.

 

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