Totalizzazione i primi chiarimenti dell'Inps

 

La Circolare INPS del 09/05/2006 n. 69, in materia di totalizzazione segue quella del Ministero del lavoro del 2 Marzo 2006  ed offre chiarimenti applicativi in merito alla disciplina della totalizzazione così come prevista dal D.Lgs. n. 62/2006 attuativo della delega di cui alla L. n. 243/2004.

I destinatari della totalizzaione

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1 la totalizzazione può essere utilizzata dai lavoratori dipendenti e autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), dagli iscritti alla gestione separata di cui alllart. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dai sacerdoti secolari e ministri del culto delle confessioni diverse dalla religione cattolica autorizzate dal Ministero dell'Interno con relativo decreto iscritti nell'apposito Fondo di previdenza, dai liberi professionisti iscritti ad una delle Casse privatizzate e private, nonché dagli iscritti alle forme assicurative sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria.
La Circolare Inps ha, peraltro, chiarito che la totalizzazione è utilizzabile in alternativa ai diversi meccanismi di cumulo dei contributi previsti nei diversi ordinamenti previdenziali. Per esempio, per gli iscritti a gestioni pensionistiche che abbiano adottato il sistema contributivo, è fatta salva la facoltà di chiedere il cumulo dei contributi ai sensi del D.Lgs. n.184 del 1997.

Le prestazioni liquidabili mediante totalizzazione

La Circolare precisa che le prestazioni conseguibili mediante l'esercizio della totalizzazione sono:

1. la pensione di vecchiaia con 65 anni di età e almeno 20 anni di anzianità contributiva;
2. la pensione di anzianità con 40 anni di anzianità contributiva;
3. la pensione di inabilità;
4. la pensione indiretta ai superstiti.

Condizioni per l'esercizio della totalizzazione

La Circolare, in merito alle condizioni per l'esercizio della totalizzazione (non essere titolari di trattamento autonomo di pensione, possedere un'anzianità contributiva di almeno 6 anni per le pensioni d'anzianità e vecchiaia, e cumulare tutti e per intero i periodi contributivi, non aver effettuato la ricongiunzione) ha fornito importanti precisazioni.
In merito alla titolarità di autonomo trattamento di pensione (eventualmente preclusiva della totalizzazione), la Circolare Inps ha precisato che si deve trattare di un trattamento diretto. Non è, perciò, preclusiva alla totalizzazione la titolarità di una pensione ai superstiti ai fini dell'ottenimento di una pensione diretta e, allo stesso modo, è possibile ottenere la pensione indiretta da totalizzazione per un familiare superstite già titolare di altro trattamento pensionistico diretto.
Per la determinazione dell'anzianità contributiva minima di sei anni, ciascuna gestione tiene conto delle regole del proprio ordinamento vigenti alla data di presentazione della domanda, con il conseguente riconoscimento di eventuali maggiorazioni contributive, di accrediti figurativi, ovvero contrazioni della contribuzione utile per il diritto a pensione.
La Circolare ha poi sottolineato come possano essere cumulati solo i periodi non coincidenti.
Con riferimento alla ricongiunzione, la preclusione alla totalizzazione si verifica nel momento dell'accettazione della ricongiunzione stessa da parte dell'interessato.

Totalizzazione - la pensione di vecchiaia

I requisiti prescritti per il riconoscimento della pensione di vecchiaia in totalizzazione sono:
a. raggiungimento del 65° anno di età;
b. anzianità contributiva almeno pari a 20 anni;
c. sussistenza degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, eventualmente previsti dai singoli ordinamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia.
La Circolare ha precisato come l'età anagrafica di 65 anni richiesta per il conseguimento della pensione di vecchiaia riguarda indistintamente sia gli uomini che le donne e che, tra gli ulteriori requisiti per il riconoscimento del trattamento da totalizzazione, deve essere inclusa la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Totalizzazione - la pensione d'anzianità

Ai fini del conseguimento della pensione di anzianità in totalizzazione sono richiesti i seguenti requisiti:
a. anzianità contributiva non inferiore a 40 anni;
b. sussistenza degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, eventualmente previsti dai singoli ordinamenti per l'accesso alla pensione (ad esempio cessazione dell'attività lavorativa dipendente).

Totalizzazione - la pensione ai superstiti

La facoltà di totalizzazione può essere esercitata per la liquidazione della pensione ai superstiti di assicurato, ancorché questo ultimo sia deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.
La Circolare ha precisato come il diritto alla pensione indiretta da totalizzazione sia conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione, nonché in base agli ulteriori requisiti richiesti nella forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento della morte e come, ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti, rileva la sommatoria dei periodi assicurativi e contributivi non coincidenti risultanti presso le singole gestioni ove il dante causa sia stato iscritto indipendentemente dal fatto che la gestione, diversa da quella competente ad accertare il diritto, riconosca la qualifica di avente diritto al familiare superstite.
La determinazione dei superstiti aventi titolo alla pensione e delle quote a carico di ciascuna gestione avviene sulle base delle rispettive discipline speciali.
In sostanza, gli importi in pro rata della pensione diretta da totalizzazione già liquidata devono essere liquidati con le relative quote di reversibilità da parte delle sole gestioni che riconoscono il diritto alla pensione di reversibilità ai familiari superstiti.

Totalizzazione - la pensione d'inabilità

La facoltà di totalizzazione dei periodi contributivi può altresì essere esercitata per la liquidazione dei trattamenti pensionistici per inabilità assoluta e permanente in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione, nonché agli ulteriori requisiti richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore è iscritto, al momento del verificarsi dello stato inabilitante.

Esercizio del diritto alla totalizzaione

La Circolare ha precisato come, ai sensi del D.Lgs. n. 62, la domanda debba essere presentata all'ente presso cui siano stati versati i contributi da ultimo
Ai fini del perfezionamento dell'anzianità contributiva utile per il diritto alle prestazioni pensionistiche conseguibili attraverso la totalizzazione, la contribuzione accreditata per periodi coincidenti deve essere conteggiata una volta sola.
La domanda di reversibilità di un trattamento liquidato mediante totalizzazione deve, invece, essere inoltrata all'Inps che è l'ente preposto al pagamento delle pensioni.

Totalizzazione - le modalità di calcolo

La Circolare Inps ha fornito importanti e ulteriori chiarimenti (rispetto a quelli già forniti dal Ministero del lavoro con la Circolare del 2 Marzo 2006) in merito alle modalità di calcolo dei trattamenti liquidati con totalizzazione, per la quota a carico dell'Inps. Il D.Lgs. n. 62/2006, infatti, prevedeva che s'applicasse esclusivamente il sistema contributivo adottando, se del caso, la disciplina relativa all'opzione di cui al D. Lgs. n. 184/1997. La Circolare ha, al riguardo, chiarito come, nel rispetto del principio della salvaguardia dei diritti quesiti, qualora il soggetto che effettui la totalizzazione abbia già maturato presso alcuna delle Gestioni Inps i requisiti anagrafici e contributivi per il trattamento richiesto, il medesimo viene liquidato secondo la disciplina della Gestione stessa e non con il sistema contributivo.
Ad esempio, qualora una lavoratrice richieda la pensione di anzianità in regime di totalizzazione in possesso di almeno 20 anni di contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria e alla decorrenza della pensione abbia già raggiunto l'età di 60 anni, il calcolo della quota di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria avverrà con il sistema di calcolo previsto dall'ordinamento di tale forma assicurativa.
Allo stesso modo, anche nel caso in cui un lavoratore o una lavoratrice richiedano la pensione di anzianità in regime di totalizzazione avendo già maturato i requisiti per la pensione di anzianità nell'assicurazione generale obbligatoria (es. 35 anni di contribuzione e 57 di età nel 2006) il computo della quota di pensione a carico di tale assicurazione avverrà con il sistema di calcolo previsto dall'ordinamento di tale forma assicurativa.
Con riguardo ai coefficienti di trasformazione da utilizzare in caso di totalizzazione, la Circolare ha precisato che, qualora, l'assicurato al momento della decorrenza della pensione da totalizzazione abbia un'età superiore ai 65 anni si prende a riferimento il coefficiente di trasformazione relativo a tale età e che, per la pensione indiretta ai superstiti si prende a riferimento il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni in caso di decesso dell'assicurato verificatosi ad un'età inferiore.
La misura del trattamento pensionistico di inabilità da liquidare con la totalizzazione si compone di due quote:
a) una prima quota riferita all'anzianità contributiva maturata dall'assicurato fino alla data di decorrenza della pensione di inabilità;
b) una seconda quota costituita da un incremento convenzionale dell'importo di cui alla lettera a) eventualmente attribuito sulla base delle regole della gestione che accerta il diritto alla pensione di inabilità.
La Circolare ha precisato che, nel caso di calcolo contributivo, ovvero per la quota contributiva in caso di calcolo misto si assume il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni in caso di evento inabilitante verificatosi ad un'età inferiore.
I periodi contributivi maturati nelle diverse gestioni nelle quali l'assicurato è stato iscritto concorrono con quelli maturati nella gestione accertatrice alla determinazione dell'anzianità contributiva massima riconoscibile come maggiorazione convenzionale.

Conversione dei periodi di iscrizione ai fini della totalizzazione

I periodi di iscrizione nelle varie gestioni si convertono, ai fini della totalizzazione, nell'unità temporale prevista da ciascuna gestione sulla base dei seguenti parametri:

sei giorni equivalgono ad una settimana e viceversa;

ventisei giorni equivalgono ad un mese e viceversa;

settantotto giorni equivalgono ad un trimestre e viceversa;

trecentododici giorni equivalgono ad un anno e viceversa.

Decorrenza dei trattamenti da totalizzazione

I trattamenti pensionistici di vecchiaia, di anzianità e di inabilità derivanti dalla totalizzazione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione, la pensione ai superstiti decorre, invece, dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.

 

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