totalizzazione legittimi i criteri di liquidazione delle quote

 

 

Sono legittimi i criteri di liquidazione delle quote di pensione in regime di totalizzazione è quanto ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza n 8 del 2012


Con ordinanza del 24 febbraio 2011, iscritta al n. 142 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell’anno 2011, la Corte di Appello di Torino ha sollevato la questione di legittimità con riferimento all'art. 4 del D.Lgs. n. 42 del 2006, in materia di totalizzazione, lamentando, in particolare, l'eccesso di delega del legislatore delegato e la violazione dell'art. 76 cost, con riferimento al criterio direttivo contenuto nell'art. 1, comma 2, lettera o), della legge n. 243 del 2004 secondo cui la disciplina della totalizzazione avrebbe dovuto essere rivista ampliandone la fruibilità in favore di tutti coloro che avessero maturato 65 anni d'età e complessivamente 20 di contributi o che avessero maturato complessivamente 40 anni di contributi.

Il citato articolo della legge delega prevedeva anche che ogni gestione interessata dal procedimento di totalizzazione avrebbe dovuto effettuare il calcolo secondo le proprie regole e tale criterio, ad avviso della Corte di Appello Torinese, era stato disatteso dal Legislatore delegato che, all'art. 4, aveva previsto specifici criteri di calcolo delle quote non coincidenti con quelli ordinari vigenti presso le gestioni.

La Consulta ha ritenuto l'infondatezza della questione sollevata con argomenti succinti e, ad avviso di chi scrive, non del tutto convincenti.

Ad avviso della Corte il riferimento alle proprie regole di calcolo contenuto nella Legge delega non escludeva che il Legislatore delegante fosse legittimato a specificare quali fossero le "regole proprie" che le varie gestioni erano chiamate ad applicare nella liquidazione delle quote. Tale legittimazione, ad avviso della Corte, doveva ritenersi implicita nella delega ampia a rivedere complessivamente il meccanismo della totalizzazione.

E tuttavia appare ben evidente che la succinta motivazione della Corte priva di qualsivoglia logica il riferimento che il Legislatore delegante ha ritenuto di fare alla liquidazione delle quote secondo le regole di ciascun fondo giacchè l'art. 4 del D.Lgs. n. 42 del 2006 ha definito in via generalizzata le modalità di liquidazione delle quote sicchè non residua se non occasionalmente lo spazio applicativo della norma contenuta nella disposizione di delega.

In altre parole, se il Legislatore delegato ha poi di fatto stabilito le modalità di liquidazione delle quote da parte di tutti gli enti interessati dalla totalizzazione non aveva alcun senso precisare, nella legge di delega, che i singoli enti erano tenuti a liquidare le quote secondo le proprie regole.

Si riporta, di seguito, la parte della motivazione che risolve, in senso negativo, la questione di legittimità costituzionale sollevata


....Tale assunto non è condivisibile. Il riferimento alle «proprie regole di calcolo» contenuto nell’art. 1, comma 2, lettera o), della legge n. 243 del 2004 non escludeva di prevedere criteri di calcolo per le singole gestioni previdenziali al fine di consentire un ampliamento progressivo dell’ambito di operatività dell’istituto della totalizzazione.art. 1, comma 2, lettera o), della legge n. 243 del 2004

La necessità, quindi, di disciplinare anche tale fondamentale aspetto era direttamente connessa e implicita nell’attribuzione al Governo del compito di «rivedere il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi» (art. 1, comma 1, lettera d, della legge n. 243 del 2004) e di «ridefinire la disciplina in materia » al fine di allargare progressivamente «le possibilità di sommare i periodi assicurativi previste dalla legislazione vigente» (art. 1, comma 2, lettera o, della legge delega). É evidente che per estendere l’applicazione dell’istituto della totalizzazione il legislatore poteva precisare anche i criteri di calcolo delle prestazioni che sarebbero spettate agli assicurati in virtù della nuova disciplina.

In altre parole, per aumentare il novero dei casi in cui gli assicurati potevano ricorrere all’istituto della totalizzazione, il legislatore delegato poteva anche apportare a quella disciplina gli adattamenti conseguenti all’ampliamento delle ipotesi in cui si poteva ricorrere alla totalizzazione. Non a caso la legge n. 243 del 2004 definiva con termini ampi il compito che essa delegava al Governo.

In definitiva, la prescrizione secondo la quale «Ogni ente presso cui sono stati versati i contributi sarà tenuto pro quota al pagamento del trattamento pensionistico, secondo le proprie regole di calcolo» dev’essere, certamente, intesa nel senso di una riaffermazione del principio generale secondo cui le quote di trattamento pensionistico a carico di ogni gestione previdenziale interessata dalla totalizzazione debbono essere calcolate in base ai criteri specifici della singola gestione, non escludendosi, però, che il legislatore delegato fosse autorizzato dalla delega a determinare esso stesso in base a quali criteri ogni ente previdenziale dovesse liquidare la quota di propria spettanza.

Si consideri, altresì, che i criteri di calcolo previsti dal d.lgs. n. 42 del 2006 costituiscono applicazione del sistema contributivo, vale a dire di quello che è il criterio di determinazione delle prestazioni previdenziali che ormai ha assunto una valenza generale nel sistema previdenziale italiano. La scelta operata dal legislatore, pertanto, è coerente con le generali linee evolutive dell’ordinamento.



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