pignoramento autovettura

Il pignoramento dell'autovettura, profili processuali, problematiche applicative e della prassi, l'ipoteca dell'autovettura ex art 25 del RD n 1814 del 1927 e una formula di atto di interpellanza

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Il pignoramento dell'autovettura costituisce, sotto il profilo processuale, l'atto iniziale di una normale procedura espropriativa mobiliare soggetta alla forma ed ai termini di cui agli artt. 513 e ss cpc.
 
Naturalmente il pignoramento dell'autovettura dovrà essere precedeuto dalla notifica del titolo esecutivo e del precetto salvo che l'autovettura sia stata precedentemente ipotecata (su cui si veda ultra).
 
Come è ovvio, il problema principale di una procedura espropriativa che abbia ad oggetto un'autovetura è proprio quello di rintracciare il bene che forma oggetto dell'istanza di pignoramento da parte dell'ufficiale giudiziario trattandosi di un bene mobile in movimento che, sovente, non si trova all'interno delle proprietà immobiliari del debitore esecutato.
 
La prassi vuole che alla richiesta di pignoramento mobiliare dell'autovettura sia allegata una visura dell'autovettura rilasciata dal PRA così che l'oggetto del pignoramento risulti perfettamente identificato.
 
In caso di esito positivo del pignoramento, occorre procedere con la trascrizione dello stesso al PRA. All'uopo, occorre copia autentica del verbale di pignoramento, che dovrà essere rilasciata dalla cancelleria dell'esecuzione.

Sempre sotto il profilo della prassi, occorre sottolineare una certa disomogeneità. La prevalenza degli Ufficiali Giudiziari richiede l'individuazione fisica del mezzo, mediante accesso nell'area di proprietà del debitore esecutato  ove è custodita l'autovettura da assoggettare a pignoramento. Se l'autovettura si trova in strada, a rigore, risulta necessaria una autorizzazione del Presidente del Tribunale o di un Giudice delegato a mente del comma 3 dell'art. 513 cpc per permettere il pignoramento al di fuori della proprietà del debitore.

Successivamente al pignoramento, l'autovettura viene affidata ad un custode che, salvo diversa richiesta o opposizione del creditore procedente, coincide con la persona del debitore esecutato il quale, ove arrechi danno all'auto commette, come noto, il reato di cui all'art. 388 c.p.
 
In alternativa o in combinazione con l'eventuale procedura espropriativa, il creditore potrebbe seguire la via dell'iscrizione, presso il PRA, di ipoteca sull'autovettura secondo quanto previsto dall'art. 25 del Regio Decreto n 1814 del 29 luglio 1927, il cui testo trascriviamo qui di seguito:


Articolo 25 - [Consegna del foglio di circolazione]

Chi abbia titolo valido per l'iscrizione, a proprio favore, nel Pubblico Registro, di un credito privilegiato o per l'annotazione del trasferimento di esso, può esigere dal titolare della licenza di circolazione la consegna del relativo foglio complementare, per il tempo strettamente necessario al compimento delle formalità inerenti all'iscrizione od all'annotazione sul Pubblico Registro del privilegio o, rispettivamente, del trasferimento di esso.

Sulla produzione di atto di interpellanza, eseguito da notaio o da ufficiale giudiziario, dal quale risulti il rifiuto del titolare della licenza alla consegna del relativo foglio complementare, il competente ufficio dell'A.C.I., qualunque sia la causa del rifiuto, se concorrano le altre condizioni di legge, esegue, a domanda dell'interessato, l'iscrizione o l'annotazione richiesta.

Eseguita l'iscrizione o l'annotazione, l'ufficio dell'A.C.I. informa la Prefettura competente del rifiuto opposto dal titolare della licenza alla consegna del relativo foglio complementare.

La Prefettura provvede al temporaneo ritiro del foglio complementare presso il titolare e lo rimette all'ufficio dell'A.C.I., che, eseguiti su di esso gli annotamenti del caso, ne effettua la restituzione al titolare, previo pagamento, a favore dell'A.C.I., degli emolumenti che saranno determinati, in conformità delle disposizioni previste dall'art. 28 del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436 .



ipoteca autovettura


ATTO DI INTERPELLANZA
AI SENSI DELL’ART. 25 R.D.29/07/1927 N°1814

LA CREDITRICE, in persona del legale rappresentante pro tempore e Presidente, , con sede legale in , C.F. e P.I. , elettivamente domiciliata in , presso lo studio dell’avv.....................che la rappresenta e difende giusta delega a margine dell’atto di ricorso per Decreto Ingiuntivo,
 

premesso che

- in forza di Decreto Ingiuntivo n° R.G., emesso dal Giudice di Pace di X in data e provvisto di formula esecutiva di data , LA CREDITRICE vantava nei confronti di XXXX, con sede in ZZZZ, C.F. e P.I. , in persona del suo legale rappresentante pro tempore , e nei confronti del medesimo quale socio accomandatario, residente in Y, in solido tra loro, un credito di Euro.........

- con riferimento all'indicato Decreto, in data...............ha notificato atto di Precetto a ZZZZ, residente in YYYY, quale legale rappresentante pro tempore della società XXXX, di cui sopra, ricevuto in data 6 novembre 2010, e che il termine di 10 giorni, decorrenti dalla data di ricezione della notifica, assegnato per il pagamento è trascorso infruttuosamente;

- consta che la XXXX sia intestataria della seguente autovettura:
1.

LA CREDITRICE, così come sopra identificata, domiciliata e difesa, intende iscrivere ipoteca giudiziale in proprio favore a carico della menzionata autovettura.

Tutto ciò premesso


l’avv........................ in nome e per conto della sua rappresentata

 

INVITA

 

il sig. XXX, residente in ZZZ, quale legale rappresentante pro tempore della società YYY, di cui sopra, a consegnare all’avv................... presso il suo studio in...................... , il certificato di proprietà, se rilasciato, o in mancanza, il foglio complementare relativo ai mezzi sopra indicati, per il tempo strettamente necessario all’iscrizione dell’ipoteca giudiziale presso il Pubblico Registro Automobilistico di....................., secondo quanto disposto dall’art. 25 del R.D. 1814/1927. Ciò entro e non oltre 3 giorni dalla data di ricevimento del presente atto. Con espresso avviso che in difetto il competente Ufficio procederà all’iscrizione dell’ipoteca richiesta, dando corso alle segnalazioni ed agli adempimenti di cui all’art. 25, R.D 1814/1927.

 

DATA


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