pignoramento quote srl osservazioni, opinioni e formule

Il pignoramento delle quote di una srl la forma da seguire per l'espropriazione di una partecipazione sociale, le indicazioni del rinnovato art. 2471 cc e quelle della prassi giudiziaria

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Il codice civile disciplina, all'art. 2471 cc, la forma del pignoramento di quote di una srl stabilendo in via preliminare che: "la partecipazione può essere oggetto di espropriazione". Il testo dell'art. 2471 cc indica le formalità essenziali del pignoramento senza, tuttavia, espressamente individuare la forma del procedimento espropriativo che seguirà il pignoramento della quota di Srl. In sostanza, il problema che si poneva, specie prima della riforma del Capo VII del Libro V del codice civile di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003, era se si dovesse seguire la strada del pignoramento presso terzi o quella del pignoramento immobiliare, con l'effettuazione dell'iscrizione nel Registro delle imprese del pignoramento delle quote anzichè la trascrizione del pignoramento immobiliare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari.

L'art. 2471 cc invero risolve solo parzialmente l'interrogativo in quanto prevede, così come nel pignoramento presso terzi , che il pignoramento della quota di SRL debba essere notificata sia al debitore esecutato sia alla società partecipata. Al contempo, così come per il pignoramento immobiliare , l'art. 2471 cc prevede che il pignoramento delle quote di srl debba essere iscritto nel Registro delle Imprese, senza tuttavia specificare se l'incombenza deve essere curata, così come nel pignoramento immobiliare, dall'Ufficiale Giudiziario, salva la possibilità per il creditore procedente di provvedervi da sè, ovvero dal creditore procedente.

Il modello proposto dall'art. 2471 cc non prevede, peraltro, alcuna dichiarazione del terzo sicchè almeno tale elemento della procedura espropriativa presso terzi dovrebbe escludersi potendo eventualmente sopperirsi ricorrendo ad una CTU per la determinazione dell'eventuale valore della quota in caso di incanto.

A tale riguardo l'art. 2471 cc prevede che l'ordinanza che dispone la vendita da parte del GE debba essere notificata alla società a cura del creditore procedente.

Se ne desume che, dal momento della notifica al debitore esecutato dell'atto di pignoramento della quota decorra il termine di novanta giorni di cui all'art. 497 cc per formulare l'istanza di vendita e che, da questo punto di vista, la fase finale del pignoramento della quota di Srl, torni nel solco della procedura espropriativa mobiliare presso il debitore con conseguente applicabilità degli artt. 534 e ss del cpc , con una significativa peculiarità.

 

Il penultimo comma dell'art. 2471 cc infatti stabilisce che se la partecipazione non è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la società non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all'incanto; ma la vendita è priva di effetto se entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo. Al riguardo, la Corte Costituzionale con ordinanza n 393 del 2007 e 31 del 2008 ha avuto modo di chiarire che:

 "È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2471 c.c. e 538 c.p.c., censurati, in riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 111 Cost., nella parte in cui non prevedono - in caso di mancata vendita della quota pignorata di S.r.l. anche dopo il secondo incanto e in difetto di altri beni del debitore esecutato proprietario della quota - la possibilità per il giudice, nel momento in cui dispone un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto al precedente, di escludere la facoltà per la società di presentare un altro acquirente che offra lo stesso prezzo entro dieci giorni dall'eventuale aggiudicazione"

ipotesi di formula di Pignoramento quota di SRL

Tribunale di ............
Pignoramento di quote di srl (art. 2471 c.c.)


Il signor............., elett.te dom.to in...................presso l’avv..................., da cui è rappresentato e difeso in virtù di mandato redatto a margine dell’atto di precetto,

 

Pr e m e s s o

 

che è creditore del signor................ della somma di euro.........., oltre gli interessi e le spese dovute per legge, come dall’atto di precetto notificato il...... ed in virtù  dei titoli ivi richiamati, costituiti da.................;

che il debitore signor............, non ha ancora provveduto al pagamento di quanto dovuto;

che tale debitore risulta essere socio della società.................. a rl;

che il creditore signor................, intende pignorare le quote di partecipazione alla indicata società , nella misura di quanto a lui dovuto, oltre la metà ex art. 546 cpc;

 

c h i e d e

 

che l’ufficiale giudiziario proceda a pignoramento di dette quote, nella misura sopra indicata, ai sensi dell’art. 2471 c.c..........,
lì........... Avv. .............

Quanto sopra premesso e richiesto, io sottoscritto Ufficiale giudiziario dell’ufficio su intestato, visti i titoli e l’atto di precetto sopra indicati

 

ho sottoposto a pignoramento


le quote di partecipazione del debitore signor........... nella società.............a r.l. nella misura del valore pari alle somme da egli dovute al creditore signor........., e più precisamente sino alla concorrenza dell’importo del credito di cui in precetto di euro............ oltre interessi legali, aumentato della metà come da art. 546 (c. 1°) cpc.;

 

ingiungendo

 

a detto debitore ..................., residente in ................ via...................... ai sensi dell’art. 492 cpc, di non porre in essere alcuna attività diretta a sottrarre le quote di partecipazione alla società, assoggettate all’espropriazione, alla garanzia del credito per il quale si procede; tale ingiunzione ho pure rivolto alla società............... a r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in...........in via .............., ai sensi dell’art 543 cpc,  diffidandola, in particolare, a non disporre delle quote di partecipazione pignorate, senza ordine del Giudice della Esecuzione, sotto pena, in difetto, delle sanzioni di legge;
invitando inoltre il debitore a produrre, presso la cancelleria del G.E., la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede tale Autorità Giudiziaria, con l’avviso che, in omissione di tale dichiarazione o in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, tutte notifiche o comunicazioni a lui dirette successivamente saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso Giudice;
avvertendo infine il debitore che, ai sensi dell’art. 495 cpc, può chiedere di sostituire i beni pignorati con una somma di denaro, pari a quanto indicato in precetto, oltre gli interessi e tutte le spese dovute per legge.
............., lì ..............

L’Ufficiale Giudiziario
Seguono le relate di notifica per la srl ed il debitore.

 

rilascio di copie del pignoramento per l'iscrizione nel registro delle imprese

 

Io sottoscritto ufficiale giudiziario ho rilasciato copia del presente atto all’avv. ................, procuratore del creditore istante, per uso trascrizione sul registro delle imprese, ai sensi dellart. 2471 c.c. L’Ufficiale Giudiziario

Art. 2471 cc
Espropriazione della partecipazione (1).

[I]. La partecipazione può formare oggetto di espropriazione. Il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese (2).
[II]. L'ordinanza del giudice che dispone la vendita della partecipazione deve essere notificata alla società a cura del creditore.
[III]. Se la partecipazione non è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la società non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all'incanto; ma la vendita è priva di effetto se, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo.
[IV]. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche in caso di fallimento di un socio.
(1) V. nota al Capo VII.
(2) L'art. 16, comma 12 quinquies, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv., con modif., nella l. 28 gennaio 2009, n. 2, ha soppresso le parole :«Gli amministratori procedono senza indugio all'annotazione nel libro dei soci». Ai sensi del comma 12 undecies del medesimo art. 16 del d.l. n. 185 del 2008, conv. con modif., dalla l. n. 2 del 2009, le disposizioni entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro tale termine, gli amministratori delle società a responsabilità limitata depositano, con esenzione da ogni imposta e tassa, apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese con quelle del libro dei soci.

Altra formula in PDF



Si riporta di seguito un'interessante sggerimento fornito da un Ufficiale Giudiziario in merito alla corretta procedura da seguire per il pignoramento presso terzi ante riforma


Riguardo il quesito in oggetto, alla luce della innovazioni legislative che hanno istituito il registro delle imprese e modificato il codice civile all’art. 2479 (cfr. l. 580/93 e l. 310/93), ritengo che il pignoramento di quote di una srl possa essere effettuato  mediante notificazione al debitore di un atto contenente l’ingiunzione di cui all’art. 492 cpc e la descrizione delle quote che si sottopongono ad esecuzione (con il valore nominale di esse) e successiva iscrizione del detto atto nel registro delle imprese.
> In questo senso si è di recente orientato il Tribunale di Milano con sua ordinanza 17.02.2000.

> Il pignoramento in questione si dividerebbe in tre fasi:

> 1) notifica al debitore con ingiunzione (da cui decorre il termine dell’art. 497 cpc)

> 2) iscrizione nel registro delle imprese (che non è il momento di perfezione, bensì quello dell’opponibilità a terzi)

> 3) iscrizione nel libro soci (da cui decorrono gli effetti nei confronti della società).

 Circa le modalità operative, ritengo debbano osservarsi le forme del pignoramento presso terzi che, nonostante contrarie autorevolissimi opinioni, sembra la più adattabile al caso di specie anche perché non è detto che il competente Giudice dell’Esecuzione condivida in pieno la tesi fatta propria dal Tribunale di Milano.

 L’atto conterrà, quindi, oltre agli elementi specificati anche la citazione a comparire per il legale rappresentante della società e l’intimazione all’iscrizione nel libro dei soci del pignoramento iscritto nel registro delle imprese (che avverrà, chiaramente, ad iscrizione avvenuta nel registro delle imprese).

 L’iscrizione nel registro delle imprese dovrebbe essere effettuata (come per la trascrizione del pignoramento immobiliare) dall’ufficiale giudiziario o dal creditore procedente.

 Successivamente alla presentazione della domanda per l’iscrizione al registro delle imprese il creditore depositerà in cancelleria titolo esecutivo, precetto (se non già depositati dal procedente ufficiale Giudiziario insieme all’atto del pignoramento) e la detta domanda di iscrizione per la formazione del fascicolo di Ufficio.

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