appello civile principale e incidentale

Termini modi e forme dell'appello civile, principale e incidentale, appello con rimessione al primo giudice, in caso di nullità di notificazione, questioni di giurisdizione, riforma di sentenze su estinzione del giudizio, le domande nuove ammissibili in appello, i motivi e le richieste istruttorie, i limiti alle produzioni documentali a seguito della legge n 69 del 2009, improcedibilità e inammissibilità dell'appello

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ARTICOLO  339

Appellabilità delle sentenze (1).

[I]. Possono essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in primo grado, purché l'appello non sia escluso dalla legge [42, 440, 618 2-3] o dall'accordo delle parti a norma dell'articolo 360, secondo comma.

[II]. È inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo equità a norma dell'articolo 114.

[III]. Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia (2).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 35 l. 14 luglio 1950, n. 581.

(2) Comma da ultimo così sostituito dall'art. 1 d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, a far data dal 2 marzo 2006. Ai sensi dell'art. 271 d.lgs. n. 40, cit., la disposizione si applica: « ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tuttavia, ai provvedimenti del giudice di pace pubblicati entro la data di entrata in vigore del presente decreto si applica la disciplina previgente ». Precedentemente il comma era stato sostituito dall'art. 33 l. 21 novembre 1991, n. 374. Il testo del terzo comma in vigore fino a tale data, recitava: «Sono altresì inappellabili le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità.».

ARTICOLO  340

Riserva facoltativa d'appello contro sentenze non definitive (1).

[I]. Contro le sentenze previste dall'articolo 278 e dal numero 4 del secondo comma dell'articolo 279 , l'appello può essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per appellare e, in ogni caso, non oltre la prima udienza dinanzi al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza stessa [361, 709-bis; 129 att.].

[II]. Quando sia stata fatta la riserva di cui al precedente comma, l'appello deve essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio [279 2 n. 4].

[III]. La riserva non può più farsi, e se già fatta rimane priva di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcuna delle altre parti sia proposto immediatamente appello.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 35 l. 14 luglio 1950, n. 581.

ARTICOLO  341

Giudice dell'appello (1).

[I]. L'appello contro le sentenze del giudice di pace e del tribunale si propone rispettivamente al tribunale e alla corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 73 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi dell'art. 247 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999. Precedentemente l'articolo era stato sostituito dall'art. 6 l. 30 luglio 1984, n. 399, e poi modificato, con l'aggiunta del secondo comma, dall'art. 34 l. 21 novembre 1991, n. 374. Il testo recitava: «[I]. L'appello contro le sentenze del pretore e del tribunale si propone rispettivamente al tribunale e alla corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza. [II]. L'appello contro le sentenze del giudice di pace si propone al tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza».

ARTICOLO  342

Forma dell'appello (1).

[I]. L'appello si propone con citazione contenente l'esposizione sommaria dei fatti e i motivi specifici dell'impugnazione, nonché le indicazioni prescritte nell'articolo 163.

[II]. Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'articolo 163-bis.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 50 l. 26 novembre 1990, n. 353. Il testo recitava: «[I]. L'appello si propone con citazione contenente l'esposizione sommaria dei fatti e i motivi specifici dell'impugnazione, nonché le indicazioni prescritte nell'articolo 163 se l'appello è proposto davanti alla corte d'appello o davanti al tribunale, e quelle prescritte nell'articolo 313 se è proposto davanti al pretore».

 

ARTICOLO  343

Modo e termine dell'appello incidentale.

[I]. L'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'articolo 166 (1).

[II]. Se l'interesse a proporre l'appello incidentale sorge dall'impugnazione proposta da altra parte che non sia l'appellante principale[333], tale appello si propone nella prima udienza successiva alla proposizione dell'impugnazione stessa [334].

(1) Comma così sostituito dall'art. 51 l. 26 novembre 1990, n. 353. Il testo recitava: «L'appello incidentale si propone nella prima comparsa o, in mancanza di costituzione in cancelleria, nella prima udienza o in quelle previste negli articoli 331 e 332».

ARTICOLO  344

Intervento in appello.

[I]. Nel giudizio d'appello è ammesso soltanto l'intervento dei terzi, che potrebbero proporre opposizione a norma dell'articolo 404.

ARTICOLO  345

Domande ed eccezioni nuove (1).

[I]. Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.

[II]. Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio.

[III]. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio [233, 2736 ss. c.c.] (2).

(1) Articolo dapprima sostituito dall'art. 36 l. 14 luglio 1950, n. 581 e poi così sostituito dall'art. 52 l. 26 novembre 1990, n. 353. Il testo recitava: «[I]. Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono rigettarsi d'ufficio. Possono però domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa. [II]. Le parti possono proporre nuove eccezioni, produrre nuovi documenti e chiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova, ma se la deduzione poteva essere fatta in primo grado si applicano per le spese del giudizio d'appello le disposizioni dell'articolo 92, salvo che si tratti del deferimento del giuramento decisorio».

(2) Comma così modificato dall'art. 46, comma 18, della l. 18 giugno 2009, n. 69. Il testo precedente recitava: «Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio». Ai sensi dell'articolo 58, comma 2, della l. n. 69 del 2009, la disposizione, come modificata, si applica ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della medesima legge.

 

ARTICOLO  346

Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte.

[I]. Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello [342], si intendono rinunciate [329].

ARTICOLO  347

Forme e termini della costituzione in appello.

[I]. La costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale (1).

[II]. L'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata.

[III]. Il cancelliere provvede a norma dell'articolo 168 e richiede la trasmissione del fascicolo d'ufficio al cancelliere del giudice di primo grado [123-bis att.].

(1) Comma così sostituito dall'art. 53 l. 26 novembre 1990, n. 353. Il testo precedente recitava: «La costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini rispettivamente stabiliti per i procedimenti davanti al tribunale o davanti al pretore».

ARTICOLO  348

Improcedibilità dell'appello (1).

[I]. L'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se l'appellante non si costituisce in termini.

[II]. Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio.

(1) Articolo dapprima sostituito dall'art. 37 l. 14 luglio 1950, n. 581 e poi così sostituito dall'art. 54 l. 26 novembre 1990, n. 353. Il testo recitava: «[I]. Se l'appellante non si è costituito fino alla prima udienza davanti all'istruttore, o nella medesima non comparisce, benché si sia anteriormente costituito, l'istruttore, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non comparisce, l'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio. [II]. L'appello è parimenti dichiarato improcedibile se l'appellante, dopo essersi costituito, non presenta il proprio fascicolo nella prima udienza, salvo che l'istruttore, con ordinanza non impugnabile, gli conceda, per giustificati motivi, una dilazione, rinviando l'udienza»

 

ARTICOLO  350

Trattazione (1).

[I]. Davanti alla corte di appello la trattazione dell'appello è collegiale; davanti al tribunale l'appello è trattato e deciso dal giudice monocratico.

[II]. Nella prima udienza di trattazione il giudice verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l'integrazione di esso o la notificazione prevista dall'articolo 332, oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto di appello.

[III]. Nella stessa udienza il giudice dichiara la contumacia dell'appellato , provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza e procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti [335].

(1) Articolo dapprima sostituito dall'art. 38 l. 14 luglio 1950, n. 581, poi nuovamente sostituito dall'art. 55 l. 26 novembre 1990, n. 353 e infine così modificato, dall'art. 74 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 - con effetto, ai sensi dell'art. 247 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999 - che ha sostituito il comma 1 ed inserito nei commi 2 e 3, la parola "giudice" in luogo di quella "collegio". Il comma 1, nel testo immediatamente previgente, era così formulato: «La trattazione dell'appello è collegiale». Precedentemente l'intero articolo era così formulato: «Attività dell'istruttore. [I]. All'udienza di comparizione l'istruttore verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l'integrazione di esso o la notificazione prevista nell'articolo 332, oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto d'appello. [II]. Dichiara l'inammissibilità dell'appello o l'improcedibilità di esso, ovvero l'estinzione del procedimento d'appello, quando al riguardo non sorgono contestazioni; altrimenti provvede a norma dell'art. 187, terzo comma. [III]. Dichiara inoltre la contumacia dell'appellato, provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza, e procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti. [IV]. Tutti i provvedimenti sono dati con ordinanza e sono soggetti a reclamo a norma dell'articolo 357» .

 

ARTICOLO  351

Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria (1).

[I]. Sull'istanza di cui all'articolo 283 il giudice provvede con ordinanza nella prima udienza.

[II]. La parte può, con ricorso al giudice, chiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunziata prima dell'udienza di comparizione. Davanti alla corte di appello il ricorso è presentato al presidente del collegio.

[III]. Il presidente del collegio o il tribunale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio, rispettivamente davanti al collegio o davanti a sé. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, può disporre provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza; in tal caso all'udienza in camera di consiglio il collegio o il tribunale conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile.

(1) Articolo dapprima sostituito dall'art. 38 l. 14 luglio 1950, n. 581, poi nuovamente sostituito dall'art. 56 l. 26 novembre 1990, n. 353, e infine così sostituito dall'art. 75 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51. Il testo precedete recitava: «Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria. [I]. Sull'istanza di cui all'articolo 283 il collegio provvede con ordinanza nella prima udienza. [II]. La parte, mediante ricorso al presidente del collegio, può chiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunziata prima dell'udienza di comparizione. [III]. Il presidente del collegio, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti davanti al collegio in camera di consiglio. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, può disporre provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza; in tal caso all'udienza in camera di consiglio il collegio conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile» Il testo ancora precedente era: «[I]. Sull'istanza di concessione, di revoca o di sospensione dell'esecuzione provvisoria per l'istruttore provvede con ordinanza nella prima udienza. [II]. La parte, mediante ricorso al presidente del collegio o al pretore, può chiedere che la decisione sulla concessione o sulla revoca dell'esecuzione provvisoria o sulla sospensione dell'esecuzione iniziata sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione. [III]. Il presidente del collegio o il pretore, se riconosce che ricorrono giusti motivi d'urgenza, fissa una udienza di comparizione delle parti davanti a sè , e decide con ordinanza, che è soggetta a reclamo a norma dell'articolo 357».

ARTICOLO  352

Decisione (1).

[I]. Esaurita l'attività prevista negli articoli 350 e 351, il giudice, ove non provveda a norma dell'articolo 356, invita le parti a precisare le conclusioni e dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a norma dell'articolo 190; la sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

[II]. Se l'appello è proposto alla corte di appello, ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni, può chiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, fermo restando il rispetto dei termini indicati nell'articolo 190 per il deposito delle difese scritte, la richiesta deve essere riproposta al presidente della corte alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

[III]. Il presidente provvede sulla richiesta fissando con decreto la data dell'udienza di discussione da tenersi entro sessanta giorni; con lo stesso decreto designa il relatore.

[IV]. La discussione è preceduta dalla relazione della causa; la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi.

[V]. Se l'appello è proposto al tribunale, il giudice, quando una delle parti lo richiede, dispone lo scambio delle sole comparse conclusionali a norma dell'articolo 190 e fissa l'udienza di discussione non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse medesime; la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi.

(1) Articolo già sostituito dall'art. 57 l. 26 novembre 1990, n. 353 e poi di nuovo così sostituito dall'art. 76 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51. Il testo immediatamente previgente recitava: «[I].. Esaurita l'attività prevista negli articoli 350 e 351, il collegio, ove non provveda ai sensi dell'articolo 356, invita le parti a precisare le conclusioni e dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'articolo 190; la sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica. [II]. Ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni, può chiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, fermo restando il rispetto dei termini indicati nell'articolo 190 per il deposito delle difese scritte, la richiesta deve essere riproposta al presidente della corte alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica. [III]. Il presidente provvede sulla richiesta fissando con decreto la data dell'udienza di discussione da tenersi entro sessanta giorni: con lo stesso decreto designa altresì il relatore. [IV]. La discussione è preceduta dalla relazione della causa; la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi».

ARTICOLO  353

Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione (1) (2).

[I]. Il giudice d'appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice.

[II]. Le parti debbono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza [285, 307 3; 125, 126 att.] (3).

[III]. Se contro la sentenza d'appello è proposto ricorso per cassazione [360], il termine è interrotto.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 39 l. 14 luglio 1950, n. 581. L'art. 89 l. 26 novembre 1990, n. 353 ha abrogato il comma 4, che recitava: «La disposizione del primo comma si applica anche quando il pretore, in riforma della sentenza del conciliatore, dichiara la competenza di questo».

(2) Rubrica così modificata dall'art. 46, comma 19, lett. a), della l. 18 giugno 2009, n. 69. Il testo precedente recitava: «Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione o di competenza».

(3) Comma così modificato dall'art. 46, comma 19, lett. b), della l. 18 giugno 2009, n. 69, che ha sostituito le parole: "sei mesi", con le parole: "tre mesi".

 

ARTICOLO  354

Rimessione al primo giudice per altri motivi (1).

[I]. Fuori dei casi previsti nell'articolo precedente, il giudice d'appello non può rimettere la causa al primo giudice, tranne che dichiari nulla la notificazione della citazione introduttiva [160, 2911], oppure riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio [102 2] o non doveva essere estromessa una parte [108, 109, 111 3], ovvero dichiari la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'articolo 161, secondo comma.

[II]. Il giudice d'appello rimette la causa al primo giudice anche nel caso di riforma della sentenza che ha pronunciato sull'estinzione del processo a norma e nelle forme dell'articolo 308 [130 att.].

[III]. Nei casi di rimessione al primo giudice previsti nei commi precedenti, si applicano le disposizioni dell'articolo 353.

[IV]. Se il giudice d'appello dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo grado [156 ss.], ne ordina, in quanto possibile, la rinnovazione a norma dell'articolo 356 [162].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 6 d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.

ARTICOLO  355

Provvedimenti sulla querela di falso.

[I]. Se nel giudizio d'appello è proposta querela di falso [221], il giudice, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione della causa, sospende con ordinanza il giudizio [295], e fissa alle parti un termine perentorio [153] entro il quale debbono riassumere la causa di falso davanti al tribunale [125 att.].

ARTICOLO  356

Ammissione e assunzione di prove (1).

[I]. Ferma l'applicabilità della norma di cui al numero 4) del secondo comma dell'articolo 279, il giudice d'appello, se dispone l'assunzione di una prova oppure la rinnovazione totale o parziale dell'assunzione già avvenuta in primo grado o comunque dà disposizioni per effetto delle quali il procedimento deve continuare, pronuncia ordinanza e provvede a norma degli articoli 191 e seguenti (2).

[II]. Quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dal numero 4 del secondo comma dell'articolo 279, il giudice d'appello non può disporre nuove prove riguardo alle domande e alle questioni, rispetto alle quali il giudice di primo grado, non definendo il giudizio, abbia disposto, con separata ordinanza, la prosecuzione dell'istruzione.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 40 l. 14 luglio 1950, n. 581.

(2) Comma così sostituito dall'art. 58 l. 26 novembre 1990, n. 353, il cui testo recitava: «Ferma l'applicabilità della norma di cui al numero 4 del secondo comma dell'articolo 279, il giudice d'appello, se dispone l'assunzione di una prova oppure la rinnovazione totale o parziale dell'assunzione già avvenuta in primo grado, o comunque dà disposizioni per effetto delle quali il procedimento deve continuare, pronuncia ordinanza con la quale rimette le parti a udienza fissa davanti all'istruttore. Questi provvede a norma degli articoli 191 e seguenti».

ARTICOLO  358

Non riproponibilità di appello dichiarato inammissibile o improcedibile.

[I]. L'appello dichiarato inammissibile [331 2] o improcedibile [348] non può essere riproposto, anche se non è decorso il termine fissato dalla legge [3251, 3271].

ARTICOLO  359

Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale.

[I]. Nei procedimenti d'appello davanti alla corte o al tribunale si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale, se non sono incompatibili con le disposizioni del presente capo [132 att.] (1).

(1) L'art. 89 l. 26 novembre 1990, n. 353 ha abrogato l'originario comma 2 che recitava: «Davanti al pretore si osservano anche nei procedimenti di appello le norme del procedimento di primo grado, in quanto applicabili»..

 

 

ARTICOLO  325

Termini per le impugnazioni.

[I]. Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'articolo 404, secondo comma, è di trenta giorni. È anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro la sentenza delle corti di appello (1).

[II]. Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di giorni sessanta.

(1) Comma così sostituito dall'art. 32 l. 21 novembre 1991, n. 374, e in precedenza dall'art. 47 l. 26 novembre 1990, n. 353. Originariamente il comma recitava: «Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'articolo 404 secondo comma, contro le sentenze dei conciliatori è di dieci giorni, e contro le sentenze dei pretori e dei tribunali è di trenta giorni. È anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro le sentenze delle corti di appello».

ARTICOLO  326

Decorrenza dei termini.

[I]. I termini stabiliti nell'articolo precedente sono perentori [153] e decorrono dalla notificazione [149 3, 170, 285, 286] della sentenza (1), tranne [433, 472] per i casi previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 e negli articoli 397 e 404, secondo comma, riguardo ai quali il termine decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato [324] la sentenza di cui al numero 6 dell'articolo 395, o il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza [397].

[II]. Nel caso previsto nell'articolo 332, l'impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei confronti dello stesso soccombente il termine per proporla contro le altre parti.

(1) Sul tema del perfezionamento a favore del notificante, v. C. cost. 26 novembre 2002, n. 477, C. cost. 23 gennaio 2004, n. 28 e Cass. civ., S.U., 20 giugno 2007, n. 14294, in riferimento alla prova della consegna ai fini della tempestività della notifica dell'impugnazione.

ARTICOLO  327

Decadenza dall'impugnazione.

[I]. Indipendentemente dalla notificazione [285, 326], l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza [133, 328, 430, 438] (1).

[II]. Questa disposizione non si applica quando la parte contumace [171 3, 291 2] dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione [164] o della notificazione [160] di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all'articolo 292.

(1) Comma così modificato dall'art. 46, comma 17, della l. 18 giugno 2009, n. 69 che ha sostituito le parole: "decorso un anno" con le parole: "decorsi sei mesi".

ARTICOLO  328

Decorrenza dei termini contro gli eredi della parte defunta (1).

[I]. Se, durante la decorrenza del termine di cui all'articolo 325, sopravviene alcuno degli eventi previsti nell'articolo 299, il termine stesso è interrotto e il nuovo decorre dal giorno in cui la notificazione della sentenza è rinnovata [285, 2861, 3302].

[II]. Tale rinnovazione può essere fatta agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell'ultimo domicilio [431 c.c.] del defunto [2861, 3032, 3302].

[III]. Se dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza [133] si verifica alcuno degli eventi previsti nell'articolo 299, il termine di cui all'articolo precedente è prorogato per tutte le parti di sei mesi dal giorno dell'evento.

(1) La Corte cost., con sentenza 3 marzo 1986, n. 41, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede tra i motivi di interruzione del termine di cui all'art. 325 c.p.c., la morte, la radiazione e la sospensione dall'albo del procuratore costituito, sopravvenute nel corso del termine stesso.

 

 

 

 

 

 

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