impugnazione sentenza civile

La disciplina dell'impugnazione delle sentenze civili, il termine breve e lungo per l'impugnazione, la decorrenza del termine, il luogo della notificazione dell'impugnazione, l'integrazione del contraddittorio in cause scindibili e inscindibili, l'impugnazione incidentale, la riunione delle impugnazioni, l'estinzione e la cosa giudicata formale

 
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ARTICOLO  323

Mezzi di impugnazione.

[I]. I mezzi per impugnare le sentenze, oltre al regolamento di competenza [42, 431] (1) nei casi previsti dalla legge, sono: l'appello [339 ss.], il ricorso per cassazione [360 ss.], la revocazione [395 ss.] e l'opposizione di terzo [404 ss.; 1231 att.].

(1) V. ora gli art. 42 e 279, primo comma, come modificati rispettivamente dagli art. 45, quarto comma, e 46, nono comma, della l. 18 giugno 2009, n. 69, per i quali la decisione sulla sola questione di competenza è assunta con ordinanza e non più con sentenza.

ARTICOLO  324

Cosa giudicata formale.

[I]. S'intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza [42, 43] (1), né ad appello [339], né a ricorso per cassazione [360], né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 [2909 c.c.; 124 att.].

(1) V. ora gli art. 42 e 279, primo comma, come modificati rispettivamente dagli art. 45, quarto comma, e 46, nono comma, della l. 18 giugno 2009, n. 69, per i quali la decisione sulla sola questione di competenza è assunta con ordinanza e non più con sentenza.

ARTICOLO  325

Termini per le impugnazioni.

[I]. Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'articolo 404, secondo comma, è di trenta giorni. È anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro la sentenza delle corti di appello (1).

[II]. Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di giorni sessanta.

(1) Comma così sostituito dall'art. 32 l. 21 novembre 1991, n. 374, e in precedenza dall'art. 47 l. 26 novembre 1990, n. 353. Originariamente il comma recitava: «Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'articolo 404 secondo comma, contro le sentenze dei conciliatori è di dieci giorni, e contro le sentenze dei pretori e dei tribunali è di trenta giorni. È anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro le sentenze delle corti di appello».

ARTICOLO  326

Decorrenza dei termini.

[I]. I termini stabiliti nell'articolo precedente sono perentori [153] e decorrono dalla notificazione [149 3, 170, 285, 286] della sentenza (1), tranne [433, 472] per i casi previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 e negli articoli 397 e 404, secondo comma, riguardo ai quali il termine decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato [324] la sentenza di cui al numero 6 dell'articolo 395, o il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza [397].

[II]. Nel caso previsto nell'articolo 332, l'impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei confronti dello stesso soccombente il termine per proporla contro le altre parti.

(1) Sul tema del perfezionamento a favore del notificante, v. C. cost. 26 novembre 2002, n. 477, C. cost. 23 gennaio 2004, n. 28 e Cass. civ., S.U., 20 giugno 2007, n. 14294, in riferimento alla prova della consegna ai fini della tempestività della notifica dell'impugnazione.

ARTICOLO  327

Decadenza dall'impugnazione.

[I]. Indipendentemente dalla notificazione [285, 326], l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza [133, 328, 430, 438] (1).

[II]. Questa disposizione non si applica quando la parte contumace [171 3, 291 2] dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione [164] o della notificazione [160] di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all'articolo 292.

(1) Comma così modificato dall'art. 46, comma 17, della l. 18 giugno 2009, n. 69 che ha sostituito le parole: "decorso un anno" con le parole: "decorsi sei mesi".

ARTICOLO  328

Decorrenza dei termini contro gli eredi della parte defunta (1).

[I]. Se, durante la decorrenza del termine di cui all'articolo 325, sopravviene alcuno degli eventi previsti nell'articolo 299 , il termine stesso è interrotto e il nuovo decorre dal giorno in cui la notificazione della sentenza è rinnovata [285, 2861, 3302].

[II]. Tale rinnovazione può essere fatta agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell'ultimo domicilio [431 c.c.] del defunto [286 1, 303 2, 330 2].

[III]. Se dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza [133] si verifica alcuno degli eventi previsti nell'articolo 299, il termine di cui all'articolo precedente è prorogato per tutte le parti di sei mesi dal giorno dell'evento.

(1) La Corte cost., con sentenza 3 marzo 1986, n. 41, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede tra i motivi di interruzione del termine di cui all'art. 325 c.p.c., la morte, la radiazione e la sospensione dall'albo del procuratore costituito, sopravvenute nel corso del termine stesso.

ARTICOLO  329

Acquiescenza totale o parziale.

[I]. Salvi i casi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395, l'acquiescenza risultante da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge ne esclude la proponibilità.

[II]. L'impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate [334].

 

ARTICOLO  330

Luogo di notificazione dell'impugnazione.

[I]. Se nell'atto di notificazione della sentenza [285] la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio [43 ss. c.c.] nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata, l'impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato; altrimenti si notifica, ai sensi dell'articolo 170, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio [170 1] (1).

[II]. L'impugnazione può essere notificata nei luoghi sopra menzionati collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta dopo la notificazione della sentenza [286 1, 303 2, 328 2].

[III]. Quando manca la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione [133] della sentenza, l'impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge [327], si notifica personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.

(1) Comma così modificato dall'art. 46, comma 10, della l. 18 giugno 2009, n. 69, che ha inserito le parole: ", ai sensi dell'articolo 170,".

ARTICOLO  331

Integrazione del contraddittorio in cause inscindibili.

[I]. Se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile [102 1] o in cause tra loro dipendenti [105, 106] non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio [350 1, 375 1] fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l'udienza di comparizione.

[II]. L'impugnazione è dichiarata inammissibile [358, 375 1, 387] se nessuna delle parti provvede all'integrazione nel termine fissato.

Art. 332 cpc

Notificazione dell'impugnazione relativa a cause scindibili.

[I]. Se l'impugnazione di una sentenza pronunciata in cause scindibili è stata proposta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti di alcuna di esse, il giudice ne ordina la notificazione alle altre, in confronto delle quali l'impugnazione non è preclusa [325, 326, 327, 329] o esclusa, fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta [350 1, 375 1] e, se è necessario, l'udienza di comparizione [3431, 3501].
[II]. Se la notificazione ordinata dal giudice non avviene, il processo rimane sospeso [2981] fino a che non siano decorsi i termini previsti negli articoli 325 e 327, primo comma [3262, 3712].

ARTICOLO  333

Impugnazioni incidentali.

[I]. Le parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste negli articoli precedenti debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo [334, 343].

ARTICOLO  334

Impugnazioni incidentali tardive.

[I]. Le parti, contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'articolo 331, possono proporre impugnazione incidentale [333] anche quando per esse è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza [325, 326, 327 1, 329].

[II]. In tal caso, se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia.

 

ARTICOLO  335

Riunione delle impugnazioni separate.

[I]. Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite, anche d'ufficio, in un solo processo [350 3].

ARTICOLO  336

Effetti della riforma o della cassazione (1).

[I]. La riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata.

[II]. La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata [389; 129-bis, 133-bis1 att.] (2).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 34 l. 14 luglio 1950, n. 581.

(2) Comma così sostituito dall'art. 48 l. 26 novembre 1990, n. 353 Il testo precedente recitava: «La riforma con sentenza passata in giudicato o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata»..

ARTICOLO  337

Sospensione dell'esecuzione e dei processi.

[I]. L'esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dell'impugnazione di essa, salve le disposizioni degli articoli 283, 373, 401 e 407 (1).

[II]. Quando l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso se tale sentenza è impugnata.

(1) Comma così sostituito dall'art. 49 l. 26 novembre 1990, n. 353. Il testo precedente recitava: «L'esecuzione delle sentenze, delle quali non è ordinata l'esecuzione provvisoria, rimane sospesa se è proposto appello; l'esecuzione non è sospesa per effetto delle altre impugnazioni, salve le disposizioni degli articoli 373, 401 e 407».

 

ARTICOLO  338

Effetti dell'estinzione del procedimento di impugnazione.

[I]. L'estinzione del procedimento d'appello o di revocazione nei casi previsti nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 fa passare in giudicato [324] la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto [186-bis, 186-ter, 393; 129 att.].

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