Cass Civ Sez Lav n 20343 2006

 

 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                           
Dott. RAVAGNANI  Erminio                         -  Presidente   -  
Dott. MONACI     Stefano                          -  Consigliere  -  
Dott. DE LUCA    Michele                           -  rel. Consigliere  -  
Dott. DE MATTEIS Aldo                              -  Consigliere  -  
Dott. DI CERBO   Vincenzo                        -  Consigliere  -  
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza ora denunciata, la Corte d'appello di Catania - in riforma della sentenza del Pretore della stessa sede - accoglieva l'opposizione proposta da S.R. e, per l'effetto, annullava l'opposta cartella esattoriale (notificatagli il 12 novembre 1998) - per il pagamento, in favore della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, di sanzione pecuniaria (di Lire 1.575.640) per omessa comunicazione (mediante invio del c.d. "modello 5") dell'ammontare del proprio reddito professionale relativo agli anni 1992 e 1993 (ai sensi della L. 20 settembre 1980, n. 576, art. 17) - essenzialmente in base al rilievo che "i contributi previdenziali ed assistenziali, le sanzioni e gli accessori dovuti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense sono soggetti, dopo l'entrata in vigore della L. n. 335 del 1995, ad un generalizzato termine di prescrizione quinquennale".
Avverso la sentenza d'appello, la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi ed illustrato da memoria.
L'intimato S.R. non si è costituito nel giudizio di cassazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) - la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense censura la sentenza impugnata - per avere ritenuto estinto, per prescrizione quinquennale, il credito fatto valere con l'opposta cartella esattoriale - sebbene non si trattasse di credito per contributi, ma di credito per la sanzione pecuniaria comminata (dalla legge 20 settembre 1980, n. 576, art. 17) per l'omessa comunicazione alla Cassa (mediante invio del c.d. "modello 5") del proprio reddito professionale dell'iscritto.
Con il secondo motivo - denunciando (ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3) violazione e falsa applicazione dì norme di diritto (L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 9, lett. b) - la Cassa ricorrente censura, in subordine, la sentenza impugnata - per avere ritenuto estinto, per prescrizione quinquennale, il credito fatto valere con l'opposta cartella esattoriale - sebbene la prescrizione quinquennale (di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 9, lett. b), cit.) non trova, comunque, applicazione ai crediti per contributi degli enti previdenziali privatizzati.
Con il terzo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 252 disp. att. c.c., L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 9, lett. b), nonché vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) - la Cassa ricorrente censura, in ulteriore subordine, la sentenza impugnata - per avere ritenuto estinto, per prescrizione quinquennale, il credito fatto valere con l'opposta cartella esattoriale - sebbene la prescrizione quinquennale (di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 9, lett. b), cit.) - ancorché fosse applicabile ai crediti per contributi degli enti previdenziali privatizzati - potrebbe, tuttavia, trovare applicazione (ai sensi dell'art. 252 disp. att. c.c., cit.) solo "con decorrenza dalla data di entrata in vigore della nuova legge" (L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 9, lett. b), cit., appunto).
Il ricorso deve essere rigettato.
2. Invero la prescrizione quinquennale (di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, commi 9 e 10, Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) riguarda anche i crediti contributivi degli enti previdenziali privatizzati (per quel che qui interessa, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, Attuazione della delega conferita dalla L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 7, comma 32, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza) - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine le sentenze n. 5522/2003, con riferimento alla stessa Cassa nazionale di assistenza e previdenza forense, e n. 6340/2005, con riferimento alla Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti) - e si estende agli accessori ed alle sanzioni per le omissioni contributive.
Non si estende, invece, alla sanzione pecuniaria - sulla quale si controverte nel presente giudizio - che è comminata (dalla L. 20 settembre 1980, n. 576, art. 17, comma 4, primo periodo, Riforma del sistema previdenziale forense) per inottemperanza all'obbligo di comunicazione (di cui ai commi precedenti) - strumentale rispetto alla (insorgenza e, soprattutto, alla liquidazione della) obbligazione contributiva - dell'ammontare del reddito professionale (entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi).
Ciononostante, la sentenza impugnata non è soggetta, tuttavia, a cassazione (ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2), in quanto il dispositivo - per quanto si dirà (vedi infra) - risulta conforme al diritto e, pertanto, la Corte deve limitarsi ad integrarne e, se necessario, a correggerne la motivazione in diritto.
3. Invero la sanzione (di cui alla L. 20 settembre 1980, n. 576, art. 17, comma 4, primo periodo, cit.) ha natura di sanzione amministrativa pecuniaria - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine la sentenza n. 4290/2003) - e, come tale, è soggetta alla prescrizione, parimenti quinquennale (di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, articolo 28, Modifiche al sistema penale), che decorre "dal giorno in cui è stata commessa la violazione" (sul punto vedi, per tutte, Cass. n. 5957/98).
Né la prospettata disciplina generale (di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, articolo 28, cit.) - in materia di prescrizione delle sanzioni amministrative pecuniarie - risulta derogata da disposizione speciale in materia di prescrizione della sanzione amministrativa (di cui alla L. 20 settembre 1980, n. 576, articolo 17, comma 4, primo periodo, cit.), di cui si discute nel presente giudizio.
4. E' ben vero, infatti, che la disposizione - intitolata prescrizione dei contributi (di cui alla stessa L. 20 settembre 1980, n. 576, articolo 19, cit.) - sancisce testualmente:
"La prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni.
Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23".
Tuttavia la prescrizione decennale - che ne risulta prevista - riguarda i "contributi dovuti alla Cassa (nazionale di previdenza e assistenza forense)", nonché "ogni relativo accessorio" e sanzione "ai sensi della presente legge" (e, come tale, risulta tacitamente abrogata a seguito della entrata in vigore alla L. 8 agosto 1995, n. 335, articolo 3, commi 9 e 10, cit.: vedi Cass. n. 5522/2003, cit.).
La interpretazione prospettata riposa sul chiaro ed univoco tenore letterale non solo del contenuto normativo - ma anche del titolo (prescrizione dei contributi, appunto) - della disposizione in esame (di cui alla L. 20 settembre 1980, n. 576, articolo 19, cit., appunto).
Tuttavia la decorrenza (prevista dalla stessa L. 20 settembre 1980, n. 576, art. 19, comma 2) - "dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23" - concorre ad escludere che la prescrizione decennale - stabilita contestualmente - possa, comunque, riguardare la sanzione amministrativa pecuniaria (di cui alla L. 20 settembre 1980, n. 576, art. 17, comma 4, primo periodo, cit.), essendo la sanzione stessa comminata - per quanto si è detto - proprio per inottemperanza all'obbligo di comunicazione (di cui ai commi precedenti) dell'ammontare del reddito professionale (entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi).
5. Pertanto il credito per la sanzione amministrativa pecuniaria (di cui alla L. 20 settembre 1980, n. 576, art. 17, comma 4, primo periodo, cit.) - fatto valere nel presente giudizio - è soggetto (ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, articolo 28, cit.) alla prescrizione - parimenti quinquennale - che la sentenza impugnata ha applicato allo stesso credito, sia pure qualificandolo - erroneamente, per quanto si è detto - come credito contributivo.
La correzione della motivazione in diritto della sentenza impugnata (ai sensi dell'articolo 384 c.p.c., comma 2) - sul punto della qualificazione giuridica del credito, fatto valere nel presente giudizio, nel senso che è stato prospettato (come credito per sanzione amministrativa pecuniaria, appunto, anziché come credito contributivo) - consente, quindi, di non cassare la sentenza medesima, risultandone il dispositivo conforme al diritto, laddove ritiene lo stesso credito - sia pure erroneamente qualificato (come credito contributivo, appunto) - estinto per prescrizione, parimenti quinquennale.
Tanto basta per rigettare il ricorso sulla base del seguente principio di diritto:
Ha natura di sanzione amministrativa pecuniaria la sanzione - comminata (dalla L. 20 settembre 1980, n. 576, articolo 17, comma 4, primo periodo, Riforma del sistema previdenziale forense) per inottemperanza all'obbligo di comunicazione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense (di cui ai commi precedenti) dell'ammontare del reddito professionale (entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi) e, come tale, è soggetta alla prescrizione quinquennale (di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, articolo 28, Modifiche al sistema penale), che decorre "dal giorno in cui è stata commessa la violazione".
6. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
La Cassa ricorrente non può essere condannata, tuttavia, alla rifusione delle spese di questo giudizio di cassazione (ai sensi dell'articolo 385 c.p.c., comma 1), in quanto l'intimato non si è costituito, né ha svolto alcuna attività defensionale nello stesso giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; Nulla per spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2006.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2006
 
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