Il riparto di giurisdizione nell'ambito del pubblico impiego

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Numerose sono le questioni problematiche che si sono poste e si pongono in ordine ai criteri di riparto della giurisdizione tra GO e GA in materia di pubblico impiego.
 
Con la privatizzazione del pubblico impiego, infatti, a fronte dell'assoggettamento della disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della PA all'intera normativa giuslavoristica ed alle norme del CCNL (senza la necessità di recepimento ad opera di regolamenti amministrativi) ed a fronte del riconoscimento della natura privata degli atti di organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro adottati dalla PA (cc.dd. atti di microorganizzazione), sul versante della giurisdizione si è provveduto a demandare al GO la cognizione relativa: "ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4 incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonchè quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte."
 
Un primo versante di problematicità attiene all'individuazione dei cc.dd. atti di macroorganizzazione sottratti alla cognizione del GO in quanto espressione di potere autoritativo e, come tali, eventualmente incidenti su posizioni di interesse legittimo non di di diritto soggettivo. Gli atti di macro organizzazione consistono nell'individuazione delle linee organizzative generali degli uffici degli uffici di maggiore rilevanza e delle piante organiche. Ove l'illegittimità degli atti di macro organizzazione abbia ricadute sui rapporti di lavoro, sarà possibile impugnare il relativo atto di c.d. micro organizzazione a valle dinanzi al GO previa disapplicazione dell'atto macroorganizzativo a monte.

Ulteriore aspetto problematico è quello relativo alla fase concorsuale prodromica all'assunzione. Fermo e premesso il fatto che la giurisdizione permane al GA dalla fase del bando sino all'approvazione della graduatoria attesa la riserva di giurisdizione al GA contenuta nel comma 4 dell'art. 63 del D.Lgs. n. 165 del 2001 con riferimento alle procedure concorsuali, e che, invece, passa al GO dalla successiva fase dell'assunzione sino alla cessazione del rapporto (ivi comprese, dunque, le controversie concernenti ladempimento dell'obbligo d'assunzione nascente dalla graduatoria), si sono poste problematiche interpretative con riferimento alle graduatorie con attività d'accertamento vincolato alla verifica della presenza di determinati titoli.
 
A fronte di un orientamento che, in ragione della natura vincolata dell'attività amministrativa di verifica dei titoli, ravvisa esistente un diritto soggettivo alla corretta formazione delal graduatoria e, dunque, la giurisdizione del GO, si pone un orientamento del CDS che, anche in tali ipotesi, ravvede esercizio di potere autoritativo dell'amministrazione e, quindi, una procedura concorsuale e posizioni di interesse legittimo del privato, con il conseguente radicarsi della giurisdizione in capo al GA (in tal senso, Consiglio di Stato, Ad. Plenaria, 24 maggio 2007, n. 8).

Sempre in relazione alle procedure concorsuali, ulteriori problematiche di giurisdizione si pongono con riferimento ai concorsi interni. Ed infatti, a fronte di un iniziale orientamento della Suprema Corte che ravvedeva nei concorsi interni con esclusione dell'accesso dall'esterno, delle ipotesi d'esercizio di attività organizzativa e gestionale dei dipendenti da parte della PA ed il conseguente radicarsi della giurisdizione in capo al GO ex art. 63 del D.Lgs. n. 165 del 2001, si poneva un orientamento della giurisprudenza amministrativa che riteneva sussistente, anche in caso di concorsi interni diretti alla progressione verticale di carriera, la giurisdizione del GA. Secondo tale orientamento, poi condiviso e ripreso dalla Suprema Corte (cfr. la sentenza  delle SS.UU. n. 15403 del 15 ottobre 2003), la nozione di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti della PA non è da intendersi come limitata al solo caso della prima assunzione ma anche all'ipotesi di concorsi per l'accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore.

L'esito del percorso giurisprudenziale in materia è il seguente: sussiste la giurisdizione del GA per i concorsi esterni, per i concorsi misti e per i concorsi interni per la progressione veritcale di carriera. Sussiste, invece, la giurisdizione del GO in caso di concorsi interni per la progressione orizzontale da una qualifica ad un'altra nell'ambito della stessa area funzionale.
 
In relazione al profilo specifico del rapporto di lavoro con i dirigenti, particolari questioni interpretative si sono poste con riferimento al provvedimento di conferimento d'incarico, così nominato dall'art. 19 del D.Lgs. n. 165 del 2001 nel testo riscritto dalla L. n. 145 del 2002.
 
In tal senso, la necessaria unilateralità di tale provvedimento aveva fatto opinare, parte delal dottrina, che si trattasse di un provvedimento amministrativo e di una competenza eccezionale, riservata dalla Legge al GO, di cognizione in materia di interessi legittimi.
 
In realtà, la mancanza del predicato amministrativo a fianco al termine provvedimento ed il fatto che l'art. 63 del D.Lgs. n. 165 del 2001, nella parte in cui prevedeva la giurisdizione del Go in materia di conferimento di incarichi dirigenziali, non sia stato modificato, ha fatto propendere per la tesi della natura privata (anche se unilaterale) del provvedimento in esame.
 
In tale ambito, dunque, la giurisprudenza si è attestata sulle seguenti linee guida in merito alla giurisdizione del GO. Essa sussiste sia in materia di provvedimenti d'incarico a tempo determinato in favore di soggetti interni all'amministrazione ed in favore di soggetti esterni senza l'espletamento di procedure concorsuali. Sussiste, altresì, con riferimento a controversie riguardanti il contratto di lavoro autonomo tra la PA ed il dirigente.

Nell'ambito dei settori esclusi e riservati alal giurisdizione del GA si è posta invece la questione della giurisdizione in materia di questioni risarcitorie conseguenti ad attività illegittima della PA.
 
A fronte del generale riconoscimento della giurisdizione del GA in subiecta materia per effetto del disposto di cui all'art. 7 della legge Tar, non sussistono più dubbi in ordine alal ricorrenza della giurisdizione del GA per questioni risarcitorie conseguenti ad atti o provvedimenti della PA che costituiscano violazioni delle obbligazioni contrattuali. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, invece, sussisterebbe la giurisdizione del GO nel caso in cui la pretesa risarcitoria avesse fonte extracontrattuale.
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