Il silenzio assenso e l'autotutela

 
 
Il silenzio assenso è un'ipotesi di silenzio significativo con valenza provvedimentale della PA che si forma a seguito di un procedimento che ha origine con l'istanza di parte e del decorso del termine previsto dall'art. 2 della L. n. 241 del 1990 per l'adozione di un provvedimento espresso, in tutti i casi in cui non si applichi il diverso modulo procedimentale della DIA disciplinato dal precedente art. 19 in chiave generale, nonchè dagli artt. 22 e ss del DPR n 368 del 2001 nel campo dei titoli abilitativi edilizi.
Il modulo procedimentale del silenzio assenso ha portata applicativa generalizzata; il suo campo di applicazione riguarda, infatti, tutti i procedimenti ad istanza di parte, con esclusione degli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza , l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ed esclusi,a ltresì, i casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali e quelli in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza.
 
 
 
 
 
 
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Ulteriori ipotesi di esclusione del silenzio assenso possono, poi, essere individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.
La PA mantiene il potere, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, di promuovere una conferenza di servizi che impedisce la formazione del silenzio assenso.
La PA conserva, altresì, il potere di assumere determinazioni in autotutela e, cioè, provvedimenti di annullamento d'ufficio ex art. 21 nonies L. n. 241 del 1990 o provvedimenti di revoca ex art. 21 quinquies.
Il decorso del termine di cui all'art. 2 in difetto di provvedimenti espressi d'accoglimento o diniego dell'istanza consuma, però, il potere primario talchè un eventuale diniego tardivo sarebbe senz'altro illegittimo dovendo, ricorrendone i presupposti legittimanti, la PA necessariamente agire in autotutela.
La giurisprudenza amministrativa aveva già affermato che, nelle ipotesi procedimentali caratterizzate dalla possibile formazione del provvedimento d'accoglimento tacito, l'istante dovesse ricevere i preavviso di rigetto di cui all'art. 10 bis della L. n. 241 del 1990. Oggi tale onere procedimentale è stato positivizzato nell'ultimo comma dell'art. 20 della Legge n 241 del 1990.
Le differenze con il modulo procedimentale della DIA che riguarda le concessioni non costitutive, le autorizzazioni, i permessi e i nulla osta nonchè le istanze per iscrizioni in albi elenchi per l'esercizio di attività non contingentate è divenuta più sfumata a seguito dell'introduzione, anche per la DIA, della facoltà di assumere determinazioni in autotutela da parte della PA; tale previsione, infatti, ha dato ragione della tesi che vedeva la DIA come un provvedimento tacito e non come una liberalizzazione dell'attività privata.
Peraltro la DIA ha un campo di applicazione più limitato, prevede termini più brevi, non contempla l'obbligo del preavviso di rigetto, si conclude alternativamente con la comunicazione del divieto di prosecuzione dell'attività o di rimozione degli effetti mentre il silenzio assenso può anche essere sostituito da un provvedimento espresso di accoglimento o di diniego.

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